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L’investimento dei vecchi soci crea la dote Ace elusiva

Entrate confermano chiusura principio di diritto 1/19. Mlbo: soci monetizzano, reinvestono, creando base Ace artificiosa sulla newco.

Le operazioni di Mlbo in cui i vecchi soci monetizzano e poi reinvestono generano una base Ace artificiosa sulla newco. Le Entrate confermano la posizione di chiusura nella risposta a interpello 22/2024.

Beta è un veicolo che acquista Alfa, holding a capo di un gruppo industriale, con successiva fusione inversa di Beta in Alfa. Per ciò che concerne il riporto delle posizioni soggettive (perdite, interessi passivi, eccedenze Ace) in capo alle due società la risposta all’interpello disapplicativo è positiva. Ciò in quanto il mancato superamento del vitality test e del limite patrimoniale da parte di Alfa e Beta sono riconducibili alle loro caratteristiche. Beta è infatti un veicolo per operazioni di merger leveraged buy out (circolare 6/E/16) e Alfa una holding, quindi pur senza dipendenti ha ricavi che dimostrano assenza di depotenziamento nonché adeguata composizione dell’attivo di stato patrimoniale. Nessuna delle due si configura quindi come bara fiscale.

La fusione di una società esterna (Beta) da parte della consolidante del consolidato fiscale (Alfa) non è interruttiva dell’istituto ex articolo 11 del Dm 1° marzo 2018.

Le istanti vorrebbero ottenere il riporto nel consolidato delle posizioni soggettive di Beta (pregresse) facendo leva sulla risoluzione 13/E/18. L’Agenzia non concorda in quanto quella casisticariguarda la fusione per incorporazione della consolidante da parte di società non inclusa nel consolidato. Si tratta di perdite pregresse ex articolo 118, comma 2, del Tuir utilizzabili solo da Alfa ma non nel consolidato.

Per le Entrate la cessione dei vecchi soci al fondo con successiva sottoscrizione da parte loro di un aumento di capitale di Beta genera artificiosamente base Ace (principio di diritto 1/19). Ciò in quanto l’operazione è circolare e poteva essere strutturata in modo più lineare, senza generare base Ace artificiosa. Le Entrate vanno a sindacare le modalità dell’operazione, indicando strade alternative con un ragionamento che si sostituisce a logiche di mercato assai diffuse. L’operazione è considerata abusiva in assenza di vantaggio economico addizionale diverso da quello fiscale. Infine viene posto un quesito sul finanziamento erogato da Beta a Zeta per l’acquisto delle partecipazioni, potenzialmente riconducibile alle operazioni da sterilizzare ex articolo 10, comma 3, lettera c) del Dm Ace. Di fatto viene ribadita la logica per cui la disapplicazione è concessa se non c’è duplicazione di base Ace e quindi viene accordata sul finanziamento (sino alla data della relativa conversione in capitale sociale di Zeta) e sugli incrementi di capitale proprio di Zeta (società francese) fino alla data del trasferimento della sua residenza fiscale in Italia, in quanto prima non aveva potuto beneficiare dell’Ace come soggetto non residente.

Fonte: Il Sole 24ORE

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