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La bolletta doganale esonera dall’obbligo di comunicazione allo Sdi

In base alla circolare 26/E/2022 è comunque possibile l’invio facoltativo delle operazioni extra Ue al Sistema di interscambio

La domanda

Un’azienda che emette una fattura di vendita per cessione di beni in un paese extra Ue è obbligata a comunicare la fattura all’agenzia delle Entrate tramite lo SdI o essendo stata emessa bolletta doganale si è esonerati dall’invio così come previsto dall’articolo 1, comma 3-bis del Dlga 127 del 5 agosto 2015? In caso di esonero dell’invio, qualora l’azienda decidesse di provvedere comunque all’invio , si è liberi di farlo o si va incontro a una sanzione?
L. L. – Chieti

L’azienda che esporta i beni in paesi extra Ue è esonerata dall’obbligo di trasmissione al sistema si interscambio, al fine di ottemperare all’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cosiddetto “esterometro”). Qualora l’azienda decida di trasmettere facoltativamente le fatture elettroniche, riferite alle esportazioni, tramite sistema di interscambio non è passibile di alcuna sanzione, in ragione dell’esonero espressamente previsto dalla normativa. In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015, le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale sono escluse dall’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere. In ogni caso, la facoltà di trasmettere le fatture elettroniche riferite alle esportazioni, tramite SdI, è stata espressamente confermata dall’agenzia delle Entrate con la circolare 26/E/2022 (risposta 2.3).

Fonte: Il Sole 24ORE

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