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Crediti d’imposta, il quadro RU diventa più leggero da Redditi 2024

Resta l’obbligo di indicare gli importi trasferiti ad altri soggetti. L’associazione sportiva dilettantistica conserva le e-fatture ricevute.

Via libera, già dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2023, alla semplificazione del quadro RU relativo ai crediti d’imposta.

Lo ha detto, ieri, durante un convegno organizzato dalla stampa specializzata i, l’agenzia delle Entrate, che ha anche confermato l’obbligo di ricezione e di conservazione delle fatture elettroniche passive anche da parte delle piccole associazioni sportive dilettantistiche, anche in assenza di fatture attive emesse.

Quadro RU

Già dal modello Redditi 2024, per il 2023, non sarà più richiesta l’indicazione nella sezione I del quadro RU di alcuni crediti d’imposta «non automatici», che non sono utilizzabili direttamente nel modello dichiarativo, ma che possono essere utilizzati solo in compensazione in F24. In ogni caso, rimarrà l’obbligo di indicare le informazioni relative a eventuali trasferimenti degli stessi ad altri soggetti (come nel caso del consolidato fiscale, della trasparenza, delle cessioni dei crediti eccetera). Verranno eliminate, poi, sempre nel quadro RU, le Sezioni II (credito Caro Petrolio), III (credito Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche) e V (Altri crediti d’imposta), i cui crediti confluiranno e saranno gestiti nella Sezione I.

Fattura elettronica piccole Asd

Relativamente all’obbligo della fattura elettronica previsto dal 1° gennaio 2024 per tutte le partite Iva, anche nè stato chiesto all’agenzia delle Entrate se è obbligata all’attivazione del servizio inerente alla fatturazione elettronica, in quanto dotata di partita Iva, anche un’associazione sportiva dilettantistica, che fruisce del regime della Llegge 398/1991, che non percepirà alcun compenso di natura commerciale nel 2024, ma che percepirà solo incassi di natura istituzionale. L’Agenzia ha risposto in maniera affermativa, ricordando che dal 1° gennaio 2024, tutte le fatture emesse da soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti in Italia (con l’eccezione dei «soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria», articolo 10-bis del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119), devono essere elettroniche tramite Sdi e tali soggetti devono essere in grado di provvedervi, anche attraverso i servizi gratuiti, messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria, per la predisposizione, l’invio, la conservazione e la consultazione delle fatture elettroniche.

A riguardo, si ricorda che è ancora possibile, nel 2024, per le pro loco e le associazioni culturali, non iscritte al Runts, applicare il regime della legge 398/1991, in quanto l’articolo 102, comma 2, lettere e) ed f), del Codice del Terzo settore, -che abrogherà l’articolo 9-bis del Dl 417/1991 (che ha esteso la legge 398/1991 alle «associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco») e l’articolo 2, comma 31, della legge 350/2003 (tra l’altro, per le bande) – si applicherà solo da quando si potrà applicare il nuovo regime fiscale per gli enti del terzo settore (Ets) previsto dal titolo X del CTS (cioè, a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea).

Pertanto, nel 2024, il regime forfettario della legge 398/1991 è ancora in vigore non solo per gli Ets iscritti nel Runts, ma anche per le pro loco e gli enti non commerciali non iscritti nel Runts (si veda l’Esperto risponde del 15 dicembre 2023).

Fonte: Il Sole 24ORE

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