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Commercialisti, fatturazione al cliente dal sostituto

Al professionista sospeso è preclusa ogni attività e, di conseguenza, anche i compensi per le attività svolte dai colleghi subentrati.

La fatturazione dei corrispettivi ai clienti deve essere effettuata direttamente dal collega subentrante e non dal commercialista sospeso temporaneamente. A chiarirlo è il Pronto Ordini 2/2024 del Consiglio nazionale dei commercialisti che fornisce alcune indicazioni partendo dal presupposto, tuttavia, che nell’ordinamento professionale non vi sono norme che regolano tutte le fasi della gestione temporanea dello studio professionale di un iscritto sospeso, ad opera di altri colleghi.

Il quesito

La questione analizzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti nasce da un quesito posto da un Ordine territoriale che si poneva un dubbio molto interessante su un argomento particolare: nel caso di un iscritto, temporaneamente sospeso dall’esercizio della professione, è corretto , si domanda l’Ordine territoriale , che si possa affidare la gestione temporanea dello studio professionale ad altri colleghi, specificando che i patti e le condizioni indicate nei contratti di prestazione professionale in essere tra l’iscritto sospeso e i clienti rimarranno invariati e che non saranno sottoscritti nuovi contratti tra gli stessi clienti e i colleghi nominati.

Il professionista non associato

Il Consiglio dei commercialisti evidenzia, preliminarmente, che la questione è di difficile soluzione per l’assenza di norme specifiche nel regolamento dei commercialisti.

È possibile rintracciare, tuttavia, alcune regole nel codice deontologico della professione dalla quale si può ricavare che il caso specifico trattato:

a) è manifestazione del principio di assistenza reciproca tra colleghi;

b) non costituisce un favoreggiamento dell’esercizio abusivo della professione del sospeso;

c) deve avvenire con particolare diligenza anche al fine di conservarne le caratteristiche.

Il Cndcec, pertanto, fornisce una serie di suggerimenti che valgono nel caso in cui , come quello oggetto del quesito , il professionista sospeso sia titolare di uno studio individuale e non nei casi in cui questo sia socio di una Stp o associato di una associazione professionale, situazioni nelle quali i rapporti economici attivi, con i clienti, e passivi, con fornitori, dipendenti e terzi, possono proseguire in capo al soggetto collettivo, fermo restando il divieto, per l’iscritto sospeso, di svolgere ogni attività professionale.

Al collega subentrante necessario l’incarico del cliente

È opportuno, osserva il Cndcec, che il rapporto tra i colleghi subentranti e il collega sospeso, in relazione alla gestione temporanea dello studio di quest’ultimo, sia regolamentato in merito alla durata, alle attività richieste e al compenso.

Considerato che l’iscritto sospeso non può svolgere alcuna attività rientrante nell’oggetto della professione, appare opportuno che si instauri un rapporto professionale, di durata temporanea, tra i clienti dell’iscritto sospeso e i colleghi subentranti. Poiché l’attività professionale in favore dei clienti dell’iscritto sospeso verrà svolta dai colleghi subentranti, a questi ultimi dovrà essere conferito l’incarico dagli stessi clienti.

Le motivazioni nascono dal fatto che il commercialista sospeso non può svolgere l’attività professionale perché sarebbe contrario agli effetti della sanzione disciplinare che deve essere svolta dai colleghi subentranti.

Anche la fatturazione dei corrispettivi ai clienti, ritiene il Cndcec, dovrà essere effettuata direttamente dai colleghi subentranti e non dall’iscritto sospeso. Per il commercialista sospeso, infatti, è preclusa ogni attività della professione, di conseguenza, anche i compensi per le attività svolte dai colleghi subentrati non potranno che essere destinati a questi ultimi.

Lo stesso criterio, conclude il Cndcec, deve essere seguito per le spese derivanti dalla gestione temporanea dello studio che dovranno essere affrontate dai colleghi subentranti; le locazione, le utenze, i servizi e i contratti di lavoro dipendente o autonomo intestate al collega sospeso possano continuare ad essere intestati al collega sospeso e i relativi pagamenti potranno essere effettuati dai subentranti, anche a nome del collega sospeso, utilizzando, se capienti, le risorse derivanti dall’attività svolta «in sostituzione» di quest’ultimo, mentre se insufficienti queste dovranno essere integrate dal sospeso stesso.

Fonte: Il Sole 24ORE

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