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Concordato di gruppo, ok alla newco se è funzionale a proseguire l’attività

Concordato di gruppo: possibilità di creare nuova società per proseguire l'attività aziendale garantendo continuità.

Il piano di concordato di un gruppo societario con continuità può prevedere anche la costituzione di una nuova società per l’ulteriore prosecuzione dell’attività di impresa. Lo afferma il Tribunale di Bologna in un decreto del 5 dicembre 2023 che dichiara aperta una procedura di concordato preventivo richiesto ai sensi degli articoli 284 e seguenti del Codice della crisi e dell’insolvenza.

Le regole

Queste norme hanno introdotto per la prima volta una disciplina organica del concordato di gruppo nel nostro ordinamento, che fino all’entrata in vigore del Codice della crisi aveva conosciuto solo interventi settoriali in materia, quale ad esempio la previsione dell’amministrazione straordinaria dei gruppi societari contenuta nel decreto legislativo 1999/270 (cosiddetta legge Prodi-bis).

Ora più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali in Italia possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti, illustrando le ragioni che rendono più conveniente l’una o l’altra scelta in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori delle singole imprese e quantificando il beneficio stimato per costoro anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo.

In caso di pendenza di separate domande di accesso al concordato preventivo da parte di singole imprese facenti parte di un unico gruppo e di successiva presentazione di un ricorso del gruppo per l’ammissione ad un’unica procedura ai sensi del citato articolo 284, la domanda del gruppo dovrà considerarsi inammissibile sin quando è pendente anche solo un procedimento su istanza di una delle imprese in crisi dello stesso gruppo.

La newco

Verificata l’estinzione delle altre procedure, i giudici bolognesi hanno esaminato il ricorso, che in questo caso si accompagnava alla proposta di un piano unitario, preceduto, come richiede l’articolo 120-bis del Codice della crisi, dalla delibera dell’organo amministrativo di ciascuna delle società, che approva la presentazione del ricorso nelle forme di definizione unitaria della crisi.

Se la domanda è conforme ai requisiti formali richiesti dalla legge, il concordato con continuità aziendale può prevedere le più varie e innovative forme di prosecuzione purché il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.

È stato così approvato dal tribunale un piano che delineava:

una prima fase temporanea di continuità diretta della durata di dieci mesi, stand alone, con prosecuzione dell’attività aziendale da parte di ciascuna società del gruppo;

una seconda fase, da avviare dopo l’ammissione del concordato, nella quale ciascuna società avrebbe dovuto conferire in una società di nuova costituzione – una newco per l’appunto – dei vari rami d’azienda, composti da partecipazioni societarie, impianti, attrezzature, parte del magazzino, parte dei crediti, debiti verso personale dipendente, maturati successivamente alla data di deposito della domanda prenotativa e parte dei debiti correnti maturati successivamente a tale data;

infine una terza fase di continuità indiretta tramite la newco, durante la quale tra l’altro era previsto che le quote della nuova società sarebbero state vendute.

L’estinzione delle obbligazioni

È stata inoltre ritenuta ammissibile la previsione nel piano della possibilità di estinguere le obbligazioni concordatarie con la cessione delle quote invendute ai creditori, sebbene solo a quelli privilegiati degradati, mentre i creditori ipotecari, pignoratizi e privilegiati capienti, vanno necessariamente pagati in denaro.

Dopo la liquidazione del patrimonio sociale e il soddisfacimento dei creditori, il piano contemplava la cessazione delle attività delle società e la loro messa in liquidazione.

Fonte: Il Sole 24ORE

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