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Guida del Gse: imponibile solo la componente del «ritiro dell’energia»

Ruolo chiave del GSE nella tariffazione energetica, mantenendo la competenza fiscale dell'Agenzia delle Entrate.

Ai fini della corretta determinazione delle componenti della tariffa applicata alle cessioni di energia, appare determinante la posizione del Gestore dei servizi energetici (Gse), ferma restando, evidentemente, la competenza sul piano fiscale dell’agenzia delle Entrate.

Al riguardo, il Gse, nella guida sulla tariffa e il calcolo degli incentivi presente sul proprio sito, riconosce espressamente l’esistenza di due componenti nella tariffa. Evidenzia che: «La Tariffa Omnicomprensiva (To), prevista dal Dm 18 dicembre 2008, è erogata sull’energia prodotta netta e immessa in rete, prevede il riconoscimento della componente incentivante e della componente derivante dalla vendita dell’energia sul mercato da parte del Gse (cosiddetto “ritiro dell’energia”)».

Il Gestore della rete, quindi, riconosce chiaramente che la tariffa è composta da due componenti, una delle quali è la quota incentivante.

Ne consegue che tale quota, in coerenza con quanto previsto dalla norma fiscale, debba essere scomputata dall’imponibile da assoggettare a imposizione sui redditi.

Del resto, escludendo l’esistenza della componente incentivante, come pretenderebbero taluni uffici dell’Agenzia, occorrerebbe interrogarsi sull’utilità (e soprattutto la ratio) della disposizione fiscale, dal momento che essa fa espresso riferimento a tale quota.

Da evidenziare, poi, che in un recente studio della Camera dei Deputati (18 maggio 2023) sul regime fiscale in questione (https://temi.camera.it/leg19/post/il-regime-fiscale.html) si conferma che: «Laddove il produttore percepisca una tariffa omnicomprensiva, il coefficiente (del 25%, Nda) si applica, quindi, alla quota corrispondente al prezzo di vendita e non a quella corrispondente all’incentivo».

Peraltro, dagli atti parlamentari emergono vari tentativi di approvazione di disposizioni interpretative, volte a chiarire ancor di più l’esclusione della quota incentivante dalla tariffa omnicomprensiva. Tuttavia, tali norme di interpretazione non sono state approvate, perché ritenute rilevanti sotto un profilo economico; circostanza alquanto singolare dal momento che le imprese sinora hanno sempre scorporato l’incentivo dall’imponibile fiscale: mal si comprende come si potrebbe verificare, dunque, la potenziale diminuzione di gettito.

A questo punto sarebbe auspicabile che a livello centrale vengano emanate direttive agli uffici interessati in merito alla prosecuzione di altre analoghe contestazioni e ai contenziosi in corso, tenendo anche presente che tali rilievi non sono stati condivisi da altri uffici in occasione di analoghi controlli.

Si spera, infatti, che non occorrerà proseguire nei vari procedimenti in corso, con oneri a carico delle imprese, nell’attesa di un pronunciamento della Cassazione.

Fonte: Il Sole 24ORE

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