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Assunzione di donne e giovani: sconto dei contributi al 50%

agevolazioni nuove imprese
Dopo la manovra 2024, lo sgravio fiscale si riduce, rimanendo solo per under 30. Per lavoratrici svantaggiate, agevolazione massima 18 mesi.

Il tema degli incentivi alle assunzioni per il 2024 si presenta come un cantiere aperto, tra fine corsa di alcune misure, qualche conferma (in alcuni casi con il ritorno a vecchie versioni dei bonus) e l’arrivo di nuovi incentivi.

Tra le agevolazioni che vanno in soffitta, c’è il cosiddetto bonus «Neet» che era stato introdotto dall’articolo 27 del Dl 48/2023 (il decreto lavoro) a valere per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre dell’anno scorso: era rivolto all’inserimento di giovani che al momento dell’assunzione non avessero compiuto il trentesimo anno di età, che fossero privi di lavoro e non inseriti in corsi di studio o di formazione e che si trovassero registrati al Programma operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani». Per far scattare l’incentivo, pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, l’assunzione doveva avvenire a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante. Il bonus durava 12 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro: quindi, pur non potendo realizzare nuove assunzioni agevolate, i datori che hanno dato vita a questi rapporti nel 2023 – avendo presentato la domanda all’Inps, in base alla circolare 68/2023 – potranno proseguire a fruire dell’agevolazione fino alla scadenza dei 12 mesi incentivati, anche nel 2024.

Il bonus per i giovani

Un’altra misura terminata al 31 dicembre 2023 è l’incentivo previsto per l’occupazione dei giovani under 36: infatti, la legge di bilancio 2024 non ha più prorogato l’esonero contributivo sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato e sulle stabilizzazioni di contratti a termine di giovani che non hanno compiuto 36 anni d’età (che era stato riconosciuto nel triennio 2021-2023). L’esonero valeva il 100% dei contributi, per 36 mesi (48 mesi per le assunzioni al Sud), fino a un massimo di 6mila euro annui nel 2021 e nel 2022, e di 8mila euro annui nel 2023. L’incentivo veniva riconosciuto solo se la persona che si assumeva non era mai stata occupata con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della sua vita lavorativa, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro.

In realtà, la fine di questa agevolazione non è totale, perché resta in vigore la versione strutturale del bonus per assumere giovani. Si tratta dell’incentivo rivolto a chi assume ragazzi con meno di 30 anni, che non siano mai stati occupati in precedenza in modo stabile, prevista dall’articolo 1, commi 100-105 e 107, della legge 205/2017. L’aiuto consiste in un esonero per 36 mesi del 50% della contribuzione datoriale, nel limite massimo annuo di 3mila euro, per stabilizzazioni di contratti a termine e assunzioni a tempo indeterminato.

Gli incentivi per le donne

Ritorno al passato anche per gli incentivi legati alle assunzioni delle donne. La legge 92/2012 ha agevolato le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2013 di lavoratori con almeno 50 anni (uomini e donne), disoccupati da 12 mesi, con il riconoscimento di uno sgravio del 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, per la durata di 12 mesi in caso di assunzione a termine, anche in somministrazione, e di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione dell’assunzione a termine in contratto a tempo indeterminato. Lo stesso incentivo si applica all’assunzione di donne svantaggiate (ad esempio disoccupate di lunga durata).

La legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), per il biennio 2021/2022, aveva elevato lo sgravio contributivo al 100%, fino a un massimo di 6mila euro annui, in caso di assunzioni di donne svantaggiate, con incremento occupazionale netto. La legge di bilancio 2023 aveva prorogato questo incentivo per le assunzioni effettuate nel corso del 2023, fino a 8mila euro annui. Dal 2024, cessando l’incentivo “maggiorato”, si torna alla misura originaria dello sgravio, al 50% dei contributi dovuti.

L’effetto della riforma fiscale

Per il 2024, il Dlgs 216/2023 ha introdotto una deduzione del 20% (che si aggiunge a quella ordinaria del 100%), dal reddito Irpef o Ires, per professionisti e imprese, del costo relativo all’incremento occupazionale realizzato nel 2024, rispetto al valore medio del 2023. In caso di assunzione di lavoratori svantaggiati, appartenenti a una delle categorie elencate nell’allegato 1 del decreto, l’abbattimento del reddito sarà più elevato e calcolato con coefficienti di maggiorazione da definire (fino al 10% in più). Si tratta di un’agevolazione di natura fiscale, da precisare con gli opportuni interventi di prassi, che potrà eventualmente convivere con i bonus contributivi descritti (si veda il box).

I nuovi esoneri

Da gennaio sono entrati in vigore anche i nuovi esoneri per chi assume i percettori dei due nuovi strumenti che hanno sostituito il Reddito di cittadinanza, vale a dire il Supporto alla formazione e al lavoro (Sfl) e l’Assegno d’inclusione (Adi): l’Inps ha fornito le indicazioni operative con la circolare 111/2023.

Infine, è stata confermata la decontribuzione Sud, per ora fino al 30 giugno 2024 (messaggio Inps 4695 del 28 dicembre 2023).

Le principali agevolazioni per l’occupazione

INCENTIVI TERMINATI A FINE 2023

Incentivo occupazione giovanile Neet

(articolo 27, Dl 48/2023)

Destinato a:

giovani che all’assunzione non abbiano compiuto 30 anni;

che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio o di formazione;

che siano registrati al Programma operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani».

L’incentivo è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La misura è terminata al 31 dicembre 2023: chi ha chiesto l’incentivo entro questa data può beneficiarne per 12 mesi

INCENTIVI RIPORTATI ALLA VERSIONE STRUTTURALE

Incentivo occupazione giovani under 36

(articolo 1, comma 297 della legge 197/2022)

Destinato a giovani under 36 che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato prima dell’assunzione agevolata.

L’assunzione deve avvenire con contratto a tempo indeterminato (anche part-time e anche quale trasformazione di un precedente contratto a termine).

L’incentivo consiste nell’esonero contributivo pari al 100% sino alla decorrenza dell’importo di 8mila euro parametrati su base mensile; La durata massima è di 36 mesi o di 48 mesi per il Sud.

Dal 2024 resta la versione strutturale dell’incentivo rivolta agli under 30, mai occupati in precedenza in modo stabile (articolo 1, commi 100-105 e 107 della legge 205/2017): questa riconosce per 36 mesi un esonero del 50% della contribuzione datoriale, nel limite massimo annuo di 3mila euro, per stabilizzazioni e assunzioni a tempo indeterminato.

Incentivo occupazione per donne svantaggiate

(legge 197/2022 articolo 1, comma 298)

È destinato a:

donne over 50, disoccupate da oltre 12 mesi;

donne prive di impiego regolarmente retribuito in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea

donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi assunte in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;

donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;

L’incentivo consiste in un esonero (per massimo 18 mesi) del 100% dei contributi dovuti (nel 2023 sino a 8mila euro annui, parametrati su base mensile). Dal 2024 resta l’esonero contributivo al 50 per cento.

Dal 2024 resta l’esonero contributivo al 50 per cento.

INCENTIVI CONFERMATI PER IL 2024

Decontribuzione sud

(articolo 1, commi 161-168 della legge 178/2020)

Esonero, senza limite di importo annuo, pari al 30% dei contributi dovuti (fino al 2025). Al momento confermato fino a giugno 2024

NUOVI INCENTIVI INTRODOTTI NEL 2024

Super deduzione Ires

(articolo 4 del Dlgs 216/2023)

Per il 2024 è prevista una “super deduzione” del costo del lavoro per chi assume lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, pari al 120% per tutte le assunzioni, purché sia realizzato l’incremento occupazionale, per il quale si dovrà fare riferimento all’anno precedente. La deduzione aumenta fino al 10% per l’assunzione di lavoratori svantaggiati.

Percettori Sfl – AdI

(articoli 10 e 12 del Dl 48/2023)

L’incentivo è per :

datori di lavoro privati che assumano a tempo determinato o indeterminato, o che stabilizzino soggetti percettori delle nuove misure sostitutive del reddito di cittadinanza (Supporto per la formazione e il lavoro e Assegno di inclusione).

L’esonero varia in funzione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato dal 1° gennaio 2024, fino al 60% della contribuzione datoriale (esclusi i premi Inail) nel limite di 8mila euro annui, per massimo 12 mesi.

Il lavoratore fruitore della misura di sostegno non può essere licenziato nei 24 mesi successivi all’assunzione, se non per giusta causa o giustificato motivo.

Fonte: Il Sole 24ORE

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