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Fissati i compensi minimi per i collaboratori sportivi

Dal 1/01/2024 i compensi erogati ai collaboratori sportivi dovranno essere adeguati ai minimi indicati nel contratto collettivo nazionale.

Dal 1° gennaio 2024 i compensi erogati ai collaboratori in ambito sportivo dovranno essere adeguati ai minimi indicati nel contratto collettivo nazionale.

Nel rinnovo per il triennio 2024-2026 del CCNL per i lavoratori dello sport Confcommercio, è stata inserita una specifica sezione (articolo 23) per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quale naturale recepimento della riforma entrata in vigore il 1° luglio 2023 ad opera del Dlgs 36/2021.

Il citato articolo 23 afferma che le figure professionali dei co.co.co. sono disciplinate nella classificazione del personale di cui all’articolo 55, che comprende sia le mansioni prettamente sportive che quelle ausiliarie.

In ragione di ciò, oltre al puntuale riferimento alle “collaborazioni coordinate e continuative applicabili al mondo dello sport”, appare logico ritenere che tale regolamentazione comprenda sia i co.co.co. sportivi di cui all’articolo 28 Dlgs 36/2021, che gli amministrativo-gestionali ex articolo 37.

Relativamente al compenso spettante e alla sua determinazione, viene sancito che lo stesso “non può essere inferiore a quanto previsto nel presente CCNL e sarà corrisposto di norma mensilmente”.

I valori dei compensi minimi lordi sono riepilogati nell’allegata tabella A, fissati in valori di paga oraria, con una maggiorazione del 25% rispetto alla retribuzione oraria spettante ai lavoratori subordinati a compensazione di straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, permessi e/o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato.

Per la corretta determinazione dei compensi da corrispondere ai collaboratori in ambito sportivo, pertanto, oltre alla verifica del rispetto del limite massimo dei compensi erogati, pari alle retribuzioni stabilite dal CCNL aumentate del 40% come stabilito dall’articolo 3, comma 2, lettera b) del Dlgs 112/2017, si dovrà ora tenere conto anche degli importi minimi orari.

Nel testo contrattuale sono inoltre presenti interessanti indicazioni sull’effettuazione della prestazione lavorativa dei collaboratori:

  • il collaboratore potrà determnare unilateralmente le modalità di esecuzione dell’incarico nel rispetto delle esigenze organizzative del committente;
  • le eventuali indicazioni di massima fornite dal committente sull’attività non rappresentano esercizio del potere direttivo e di controllo;
  • escluso l’assoggettamento del collaboratore al potere gerarchico e disciplinare esercitato dal committente, in quanto tipico del lavoro subordinato;
  • il collaboratore sarà tenuto al rispetto delle forme di coordinamento concordate con il committente, anche con riferimento a tempi e luoghi di esecuzione dell’attività, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze organizzative aziendali entro i limiti del fondamentale requisito dell’autonomia;
  • Il committente potrà dare indicazioni di carattere tecnico ed organizzativo senza che da ciò derivi l’esercizio del potere direttivo, al solo fine di garantire un collegamento funzionale tra l’attività del collaboratore e le necessità organizzative aziendali.

 

Fonte: Il Sole 24ORE

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