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E-commerce e affitti brevi, i gestori esonerati dall’invio al Fisco comunicano «l’assenza di dati»

Prime trasmissioni entro il 31/01/2024. Entro fine febbraio l’Agenzia scambierà informazioni con le autorità degli Stati membri coinvolti.

Il termine per l’invio dei dati in ottemperanza alla Dac7 è il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento; le prime comunicazioni dovranno, quindi, essere eseguite entro il prossimo 31 gennaio 2024. L’eventuale mancato invio è soggetto a sanzione.

La comunicazione deve essere predisposta secondo il formato Xml «Tracciato Xml e schema Xsd» descritto nell’allegato n. 1 del provvedimento 406671/2023; la trasmissione è effettuata utilizzando i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate.

L’agenzia delle Entrate certifica l’avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta (entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file) la quale può avere esito positivo oppure negativo. In caso di esito negativo, occorre trasmettere nuovamente il file e se l’invio viene effettuato oltre il termine di scadenza ordinario (31 gennaio), la comunicazione è considerata tardiva ma comunque correttamente acquisita.

Il contenuto delle comunicazioni inviate dai gestori di piattaforme è trasmesso dall’Agenzia alle altre autorità competenti degli Stati membri di residenza dei venditori segnalati e, qualora questi forniscano servizi di locazione di beni immobili, alle autorità competenti degli Stati membri in cui gli stessi immobili sono situati, entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni è effettuato entro il 29 febbraio 2024.

I gestori delle piattaforme devono inserire nel contratto con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se il venditore oggetto di comunicazione non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste a seguito dell’invio di due solleciti di risposta successivi alla richiesta iniziale, decorsi sessanta giorni dall’invio di quest’ultima, il profilo del venditore viene chiuso e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma oppure, in alternativa, il gestore di piattaforma trattiene il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non sono fornite le informazioni richieste.

Il gestore di piattaforma è obbligato a conservare le informazioni utilizzate per adempire agli obblighi di adeguata verifica fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello civile in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.

L’omessa comunicazione delle informazioni è soggetta alla sanzione prevista dall’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 471/1997 che va da 2.000 a 21.000 euro, aumentata della metà; pertanto la sanzione varia da 3.000 euro a un massimo di 31.500 euro. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione si applica la medesima sanzione dell’articolo 10 citato ma ridotta della metà, quindi da 1.000 euro a 10.500 euro.

Si ricorda, infine, che anche il gestore esonerato (si veda l’articolo di Nt+ Fisco) deve predisporre una «Comunicazione di assenza di dati da comunicare» nella quale indica:

  • la denominazione
  • il codice fiscale
  • lo Stato membro di residenzail domicilio fiscale
  • gli indirizzi elettronici, inclusi i siti web l’attestazione, sotto la propria responsabilità, del motivo di esclusione
  • l’anno per cui si ritiene escluso.

Anche l’invio di questa comunicazione può essere effettuato tra il 1° e il 31 gennaio dell’anno civile successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione.

Fonte: Il Sole 24ORE

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