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Bonus edilizi, le detrazioni d’imposta non concorrono a formare l’imponibile d’impresa

edilizia
Spese per ristrutturazione e bonus fiscali non concorrono all'imponibile delle imprese, secondo normativa comportamentale n. 224.

Le imprese che hanno sostenuto spese per lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di beni immobili e che, a fronte di tali spese, hanno maturato dei bonus fiscali in forma di detrazioni d’imposta, si domandano se tali bonus debbano concorrere alla formazione del loro risultato imponibile, ai fini delle imposte sul reddito. A questo quesito risponde, in senso negativo, la norma di comportamento n. 224. Proprio in quanto tali, le detrazioni d’imposta in questione sono sempre escluse dalla base imponibile delle imposte sul reddito dell’impresa. L’assunto vale sia che si tratti di immobili strumentali, sia che si tratti di immobili merce.

Se è vero che sul piano della rappresentazione contabile l’Oic, nella comunicazione del 3 agosto 2021, ebbe a qualificare i bonus edilizi quali contributi – qualificazione, che, peraltro, ha incontrato autorevoli voci di disaccordo -, non può mutare la natura tributaria di questi benefici, che rimane quella di una detrazione d’imposta collegata al sostenimento delle spese, ossia una forma di riduzione dell’imposta stessa a cui la detrazione afferisce, che tale rimane.

Da ciò discende, l’irrilevanza della detrazione d’imposta rispetto alla determinazione dell’imponibile ai fini delle imposte sul reddito. In particolare:

  • quando si tratta di immobili strumentali classificati fra le immobilizzazioni materiali, e quando la detrazione d’imposta è rilevata contabilmente secondo il metodo diretto, il valore fiscale dell’immobile sarà superiore al suo valore contabile, sicché l’impresa avrà diritto di eseguire in ciascun periodo d’imposta di ammortamento del bene una variazione in diminuzione dell’imponibile pari al maggiore ammortamento fiscale deducibile;
  • in caso di immobile strumentale iscritto tra le immobilizzazioni materiali, ma di utilizzo del metodo indiretto di contabilizzazione del beneficio, l’impresa avrà titolo per effettuare una variazione in diminuzione dell’imponibile ai fini delle imposte sul reddito pari alla quota di detrazione iscritta fra i proventi di competenza dell’esercizio;
  • in caso di immobile merce, il valore fiscale del bene sarà maggiore del suo valore contabile, per un importo pari a quello della detrazione d’imposta imputata a diretta diminuzione del valore contabile, così che al momento della sua alienazione l’impresa avrà diritto di effettuare una corrispondente variazione in diminuzione dell’imponibile delle imposte sul reddito.

 

Fonte: Il Sole 24ORE

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