Obbligo di indicare sui prodotti le finalità dei proventi e il destinatario della beneficenza, l’importo o la quota destinati a quel fine, e sanzioni da 5mila a 50mila euro, con la possibilità di sospensione dell’attività per un anno in caso di violazioni reiterate: lo prevede la bozza del disegno di legge sulla trasparenza sulla destinazione a scopo benefico di proventi derivanti dalla vendita di prodotti, noto come Ddl Ferragni, atteso il 24 gennaio in Consiglio dei ministri. Competente a irrogare le sanzioni è l’Antitrust.
Gli obblighi
Si prevede inoltre l’obbligo, prima della messa in commercio dei prodotti, di indicare all’Autorità quelle informazioni obbligatorie, nonché il termine entro cui sarà versato l’importo destinato alla beneficenza. Entro tre mesi da quella scadenza il produttore dovrà comunicare all’Autorità il versamento. «Nei casi di minore gravità – prevede la bozza – la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell’attività per un periodo da un mese a un anno».
Cosa indicare sui prodotti
Sulle confezioni dei prodotti i cui proventi sono in parte destinati a scopi di beneficenza vanno indicati «il soggetto destinatario dei proventi della beneficenza; le finalità a cui sono destinati i proventi della beneficenza; l’importo complessivo destinato alla beneficenza, se predeterminato» oppure, nel caso in cui non lo sia, «la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati alla beneficenza per ogni unità di prodotto».
Multe fino a 50mila euro
Il provvvedimento sanzionatorio – la multa va dai 5mila ai 50mila euro – dovrà essere pubblicato sui siti sia del produttore sia dell’influencer che ha pubblicizzato il prodotto. Non solo. Anche l’Antitrust provvederà a darne notizia, passando anche dai media.
Nell’articolo 4, relativo a controlli e sanzioni, è infatti messo nero su bianco che «l’Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica, anche per estratto, i provvedimenti sanzionatori adottati su una apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, sul sito del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più quotidiani, nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese del produttore o del professionista». «In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma – recita la norma – l’Autorità applica una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro».
Fonte: Il Sole 24ORE