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Rafforzata la Cigs per le imprese in amministrazione straordinaria

Decr. legge 4/2024 rafforza sostegno a imprese strategiche in crisi (ex Ilva), assicurando reddito durante amministrazione straordinaria.

E’ approdato in Gazzetta Ufficiale (14/2024) il decreto legge 4 del 18 gennaio 2024 con il quale il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 gennaio scorso, ha inteso rinvigorire talune misure, già presenti nell’ordinamento, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle imprese strategiche in crisi – fra cui l’ex Ilva – prevedendo garanzie di sostegno al reddito in costanza di lavoro anche in caso di amministrazione straordinaria.

In dettaglio, l’articolo 3 del decreto d’urgenza ammette un particolare intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria a favore delle imprese in amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale, che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi dell’articolo 1 del Dl 207/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 231/2012, le quali abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la relativa complessità.

Per il 2024 questi soggetti imprenditoriali potranno così usufruire della prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’erogazione della cigs, ove già autorizzata o in corso di autorizzazione, allo scopo di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze aziendali, ai sensi dell’articolo 1, commi 175 e 176, della legge 213/2023 (Legge di Stabilità per il 2024). Secondo queste ultime disposizioni, fino al 31 dicembre 2024, è infatti riconosciuto – nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro – un ulteriore periodo di cigs a favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati.

L’ammortizzatore, per il quale non si applicano le norme inerenti alla consultazione sindacale oltre che quelle procedimentali di cui agli articoli 24 e 25 del Dlgs 148/2015, può essere autorizzato, a domanda, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e in deroga ai limiti di durata posti, in materia di trattamenti d’integrazione salariale, dalla normativa vigente (articoli 4 e 22, Dlgs 148/2015).

E’ fatta salva la facoltà per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria di richiedere le tutele di cui all’articolo 7, comma 10-ter, del Dl 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 236/1993. Per effetto di questa disposizione si ampliano quindi le tutele poiché la durata dell’intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l’attività commissariale.

Tenuto conto della complessità dei programmi, l’articolo 3, comma 2, del Dl 4/2024, precisa che, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non impegnati direttamente in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza.

Fonte: Il Sole 24ORE

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