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Magazzini e merci iniziali: gli step per l’adeguamento

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Legge Bilancio 2024: adeguamento beni per attività d'impresa non conformi ai principi contabili internazionali.

Gli articoli in questa pagina affrontano alcuni dei temi trattati nella sessione di Master Telefisco del 17 gennaio.

Tra le principali novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 c’è l’adeguamento delle esistenze iniziali di beni, previsto per gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali.

L’adeguamento, che è ammesso nel solo periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, può essere effettuato mediante l’eliminazione di esistenze iniziali in quantità o valori superiori a quelli effettivi, oppure con l’iscrizione delle quantità delle esistenze iniziali in passato omesse.

Nel primo caso (eliminazione delle esistenze iniziali), essendo presunta la cessione di beni “in nero”, è dovuta sia l’Iva che l’imposta sostitutiva di Ires/Irpef e Irap; nel caso, invece, in cui sia necessario un incremento delle rimanenze, si ritiene che la violazione sia connessa alla mancata contabilizzazione di acquisti, che quindi non sono confluiti tra le rimanenze di magazzino: per cui è dovuta solo l’imposta sostitutiva del 18%, ma non l’Iva.

Nella realtà, però, entrambe le ricostruzioni prestano il fianco a critiche, posto che, nel caso di rimanenze in eccesso, i maggiori importi potrebbero essere stati iscritti soltanto per ridurre la perdita di bilancio, con una violazione, quindi, riconducibile più alla sfera civilistica che a quella fiscale.

Al contrario, il magazzino contabile più basso rispetto a quello effettivo potrebbe essere conseguente alla scelta di ridurre l’imponibile, dando rappresentazione di un margine di guadagno meno elevato a fronte della cessione di una maggiore quantità di beni rispetto a quella effettiva.

Gli step in sintesi

Riepiloghiamo i passaggi da compiere per l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi.

In primo luogo, va ricordato che l’adeguamento comporta il pagamento dell’Iva determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con decreto dirigenziale che sarà emanato.

Deve essere poi determinata anche l’imposta sostitutiva di Irpef, Ires e Irap, pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato ai fini della determinazione dell’imponibile Iva e il valore eliminato.

L’adeguamento dovrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e le imposte dovranno essere versate in due rate di pari importo: la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative allo stesso periodo e la seconda entro il termine di versamento della seconda rata dell’acconto relativa al periodo d’imposta successivo. Quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 1° luglio 2024 (o 31 luglio con maggiorazione) e il 30 novembre 2024.

I profili contabili

Non devono essere poi trascurati gli aspetti contabili. Il minor valore delle rimanenze dovrà essere rilevato nel bilancio al 31 dicembre 2023, nel caso di soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

Le procedure da seguire sono quelle dettate dal principio contabile Oic 29, ragion per cui vanno distinti gli errori rilevanti – in quanto in grado di influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio – da quelli non rilevanti.

Nel caso di errori che si qualifichino come rilevanti, la correzione va contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto, imputando generalmente la rettifica agli utili portati a nuovo. Il patrimonio netto dovrà essere quindi ridotto, movimentando in contropartita il conto dell’attivo dedicato, appunto, alle rimanenze.

Se l’errore, invece, si può considerare non rilevante, la correzione deve essere rilevata nel conto economico, iscrivendo una sopravvenienza passiva da accogliere nella voce B.14 del conto economico, sempre in contropartita al conto patrimoniale delle rimanenze.

Fonte: Il Sole 24ORE

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