Cerca
Close this search box.

Produttori agricoli, l’uscita dall’esonero nel 2023 obbliga alla dichiarazione Iva

La cessione di più di un terzo di prodotti non agricoli determina la fuoriuscita dal regime di esonero nell’esercizio stesso in cui avviene.

Il 15 gennaio 2024 è stato pubblicato il provvedimento contenente il modello e le istruzioni per la dichiarazione Iva relativa all’anno 2023.

La dichiarazione Iva deve essere compilata e trasmessa da tutti i soggetti esercenti attività di impresa (compresa l’attività agricola), esercenti arti o professioni e in generale tutti i soggetti titolari di partita Iva, con la sola eccezione dei soggetti che si avvalgono di specifici regimi di esonero.

Tutte le imprese agricole sono tenute a presentare la dichiarazione Iva, tranne i produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero previsto dall’articolo 34, comma 6 del Dpr 633/1972, riservato alle imprese con un volume d’affari non superiore a 7.000 euro di cui almeno due terzi derivante dalla cessione di prodotti agricoli. Questi, infatti, come disposto dalla norma, sono esonerati da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la trasmissione della dichiarazione Iva e sono solo tenuti a numerare e conservare le fatture ricevute. Sono inoltre esonerati i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro (articolo 34-ter).

Nel caso di produttori agricoli, tuttavia, la norma prevede anche che l’esonero cessi a partire dall’esercizio successivo qualora venga superata la soglia dei 7.000 euro, ovvero dall’esercizio in corso qualora il produttore agricolo abbia venduto più di un terzo di prodotto non agricoli nel corso dell’esercizio.

Nella prima delle due ipotesi, quindi, il produttore agricolo che ha superato la soglia dei 7.000 euro nel corso del 2023, non sarà tenuto a presentare la dichiarazione Iva per l’anno 2023, ma a partire dall’anno successivo dovrà applicare il regime speciale agricolo (o il regime ordinario) e sarà soggetto a tutti gli obblighi e gli adempimenti Iva, compresa la presentazione della dichiarazione annuale.

Nella seconda delle due fattispecie, invece, il produttore agricolo che ha ceduto più di un terzo di prodotti non agricoli, fuoriesce dal regime di esonero nell’esercizio stesso in cui questo avviene. Pertanto, se nel 2023 l’agricoltore esonerato ha ceduto più di un terzo di prodotti non agricoli, questi sarà tenuto a presentare la dichiarazione annuale per l’anno 2023 stesso. Oltre alla presentazione della dichiarazione, come chiarito dalla circolare ministeriale 328/1997, per il produttore agricolo che supera il terzo di prodotti non agricoli scatta anche l’obbligo di annotare tutte le operazioni dell’anno solare su appositi registri e di liquidare l’imposta afferente le operazioni diverse da quelle agricole. Il criterio da utilizzare è quello delle imprese miste di cui al comma 5 dello stesso articolo 34. Di conseguenza, è ammessa la detrazione dell’imposta relativa agli acquisti e importazioni esclusivamente utilizzati per l’effettuazione delle operazioni diverse da quelle agricole.

Se è stata superata la soglia del terzo, ma non la soglia del volume d’affari complessivo, inoltre, a partire dall’anno successivo sarà di nuovo possibile applicare il regime di esonero.

Per le imprese agricole tenute alla presentazione della dichiarazione annuale, si riscontrano poche novità rispetto al modello precedente. In particolare, nel quadro VE, destinato alle operazioni attive, è stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento. Parimenti, nel quadro VE, relativo alle operazioni passive, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF5, dedicato alle operazioni con percentuale di compensazione del 7 per cento ed è stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento. Inoltre, nel quadro VO, relativo alle opzioni esercitate, nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.

Il modello dovrà essere trasmesso a partire dal 1° febbraio e non oltre il 30 aprile 2024.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator