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L’Iva all’importazione verifica il luogo di consumo

La presunzione di illecito può essere confutata dimostrando che il bene in questione è stato destinato a un altro Stato membro dell'UE.

La presunzione per cui, in caso di comportamento illecito del contribuente, l’Iva all’importazione e i dazi sono dovuti nello Stato membro in cui la merce è stata oggetto di consumo, può essere rovesciata laddove venga dimostrato che il bene sia stato introdotto nel circuito economico dell’Unione europea in un altro Stato membro, nel quale tale bene era inizialmente destinato al consumo. In tale ultima ipotesi, il fatto generatore dell’Iva all’importazione si verifica nel primo Stato membro in cui il bene è stato introdotto. Così la Corte di giustizia Ue nella sentenza depositata il 18 gennaio 2024 relativa alla causa C-791/22.

Un contribuente residente in Polonia ha acquistato in un altro Stato delle sigarette sulle cui confezioni erano apposti dei contrassegni fiscali ucraini e polacchi.

Senza informare le Autorità doganali, il contribuente trasportava tali beni prima in Polonia e poi in Germania, dove le consegnava ad un acquirente tedesco.

A seguito di un controllo, l’Amministrazione doganale tedesca sequestrava la merce illegittimamente introdotta nel territorio unionale.

In particolare, l’Agenzia doganale tedesca ha considerato esistente l’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 202, paragrafo 1, lettera a) del Codice doganale dell’Unione europea e, in applicazione dell’articolo 71, paragrafo 2, direttiva n. 2006/112/Ce ha richiesto il pagamento dell’Iva all’importazione.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo, sostenendo che l’Iva non fosse dovuta in Germania, bensì in Polonia, dal momento che le sigarette erano entrate nel circuito economico eurounitario in detto Stato membro in cui doveva avvenire il consumo. Chiedeva, dunque, di non applicare la presunzione prevista dall’articolo 202 del Codice Doganale dell’Unione europea, stante il diverso luogo di consumo dei beni e il differente luogo di immissione nel circuito economico unionale.

La Corte di Giustizia, chiarito che l’importazione di beni è effettuata nello Stato membro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nell’Unione europea, ha ribadito che il fatto generatore dell’Iva si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l’importazione.

Tuttavia, quando i beni importati sono assoggettati a dazi doganali, il fatto generatore si verifica e l’Iva diventa esigibile nel momento in cui scattano il fatto generatore e l’esigibilità dei predetti dazi o prelievi.

Gli Stati membri sono così autorizzati a collegare il fatto generatore e l’esigibilità dell’Iva all’importazione a quelli dei dazi doganali. Tale collegamento si spiega con il fatto che l’Iva all’importazione e i dazi doganali presentano caratteristiche essenziali comparabili in quanto essi traggono origine dal fatto dell’importazione nell’Unione e della susseguente introduzione delle merci nel circuito economico degli Stati membri.

Sul punto, però, l’articolo 71 citato nulla prevede con riguardo al luogo dell’importazione. Da ciò consegue che se è vero che all’obbligazione Iva può aggiungersi l’obbligazione doganale qualora il comportamento illecito che ha generato quest’ultima permetta di presumere che le merci in questione sono entrate nel circuito economico dell’Unione e hanno potuto essere oggetto di consumo, determinando così il realizzarsi del fatto generatore dell’Iva, tale presunzione può essere superata dimostrando che un bene è stato introdotto nel circuito economico dell’Unione europea nel territorio di altro Stato membro, nella quale il bene era destinato al consumo.

In questo caso, il fatto generatore dell’Iva all’importazione si verifica in tale altro Stato membro.

Diversamente ragionando si violerebbe anche il principio di territorialità dell’Iva con conseguente rischio di perdita di gettito fiscale di uno Stato membro: occorre, pertanto, verificare il luogo in cui il bene doveva essere consumato e non quello in cui si verifica la contestazione.

Fonte: Il Sole 24ORE

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