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Bollette doganali da annotare nel registro Iva acquisti

La registrazione deve avvenire prima della liquidazione periodica in cui viene esercitato il diritto alla detrazione.

La domanda

Ho una domanda relativamente all’Iva doganale su acquisti della mia società da fornitori extra-EU. Il corriere normalemente anticipa i costi che comprendono oneri doganali (dazio e Iva). L’Iva doganale (22% dell’imponibile del bene importato) non va registrata sommandosi all’Iva detratta nel modulo di liquidazione periodica Iva? In sostanza va trattata al pari dell’Iva pagata per l’acquisto di beni in Italia. Un commercialista contattato a riguardo afferma che l’Iva doganale “si scarica dal reddito ma non dall’Iva”. Potreste dirimere questo dubbio?
A. C. – Como

L’articolo 25, Dpr 633/1972 dispone che «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno». Le bollette doganali sono, dunque, soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, nel senso che devono essere registrate nel registro Iva acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto a detrazione – diritto che – ai sensi dell’articolo 19, Dpr 633/1972, «[…] sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo»; pertanto, la registrazione della bolletta deve in ogni caso essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno della sua ricezione. Come per le fatture di acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione occorre dunque che sia verificata – oltre all’esigibilità dell’imposta – la duplice condizione del possesso della bolletta doganale e della sua annotazione nel registro Iva acquisti.

Fonte: Il Sole 24ORE

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