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Aste, le linee guida dei commercialisti per i delegati alle vendite

La Commissione esamina funzioni e controllo del custode giudiziario dopo la pubblicazione del primo documento sul tema.

Dopo la pubblicazione del primo documento relativo alle funzioni del custode giudiziario, la Commissione «Esecuzioni mobiliari e immobiliari» del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili affronta gli atti del professionista delegato e il relativo controllo da parte del giudice.

Il documento si sofferma sulle funzioni del professionista delegato alle vendite e sulle novità di maggior impatto per le attività dello stesso introdotte dalla riforma Cartabia al fine di potenziarne l’attività e di eliminare alcune incertezze interpretative dovute ai precedenti e reiterati interventi di novellazione delle disposizioni sulla delega: infatti con un efficace quadro sinottico espone in maniera sistematica, sia in tema di espropriazione mobiliare che immobiliare, il ricorso al giudice dell’esecuzione (articoli 534-ter e 591-ter del Cpc) e il reclamo contro l’operato dell’ufficiale incaricato della vendita (articolo 168 delle disposizioni di attuazione del Cpc), per poi sviscerarne in seguito le peculiarità.

Dopo aver esaminato la disciplina del reclamo – ossia della garanzia sia al professionista delegato che al quisque interessato all’acquisto dell’immobile che, al più tardi al momento dell’aggiudicazione, si possa avere la certezza che i vizi che affliggono il procedimento di vendita non potranno essere più dedotti – e dei soggetti legittimati a proporlo, oggetto di successiva analisi è la stabilizzazione degli atti e le responsabilità del custode e del professionista delegato.

Il lavoro procede con un ampio paragrafo sulla fase della distribuzione del ricavato che risulta gestita dal professionista cui la riforma Cartabia ha attribuito sia la predisposizione del progetto di distribuzione, sia la convocazione delle parti dinanzi a sé per l’audizione e la discussione sul progetto. In tale prospettiva trovano esplicitazione l’ordine di collocazione dei crediti (con particolare riguardo alle spese di giustizia e il principio di «anticipazione») e la chiusura del conto di procedura, con a corredo un esempio di verbale di udienza innanzi al professionista delegato.

L’ultima parte del documento si sofferma sulle previsioni di cui agli articoli 585 e 586 del Cpc, affrontando il tema degli obblighi di adeguata verifica prescritti dell’articolo 22 del Dlgs 231/2007 e fornendo mirate soluzioni per i professionisti delegati, senza sottrarsi a legittime perplessità di incompatibilità di tale previsione con l’obiettivo di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, auspicando, pertanto, un intervento legislativo ulteriore volto a coniugare l’esigenza di prevenire fenomeni di riciclaggio con la necessità di assicurare la ragionevole durata dell’espropriazione forzata.

Fonte: Il Sole 24ORE

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