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I bonifici esteri realizzati dai Psp vanno comunicati al fisco

Le indicazioni derivano dalle risposte pubblicate dall’agenzia delle Entrate nella sezione Faq, relativamente agli obblighi Cesop.

Bonifici esteri realizzati come soggetti ordinanti da parte dei Psp (prestatori di servizi di pagamento, ndr), tra le operazioni da comunicare al fisco nell’ambito degli obblighi Cesop, funzionali a rafforzare la lotta contro le frodi Iva realizzate nel settore delle transazioni transfrontaliere di commercio elettronico. L’esito, inoltre, di tutte le comunicazioni trasmesse sarà ricevuto entro cinque giorni dal loro invio: queste alcune delle ulteriori indicazioni pubblicate dall’agenzia delle Entrate il 17 gennaio 2024 nella sezione Faq dedicata, dopo quelle già disponibili dallo scorso 17 dicembre 2023.

È stato inoltre precisato come si interverrà anche sulle Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati – versione 1.0 del 16 ottobre 2023. Da un lato, anticipando come per i nomi stranieri, contenenti lettere maiuscole accentate o altri simboli in uso in alfabeti non italiani, saranno ricompresi ulteriori caratteri. Dall’altro, correggendo il codice errore B401 il quale, al momento, erroneamente indica come il codice paese del beneficiario debba coincidere con quello del pagatore.

Gli articoli da 40-bis a 40-sexies del Dpr 633/1972, inseriti dal decreto legislativo n. 153 del 2023 di recepimento della direttiva (Ue) 2020/284, impongono infatti ai Psp di comunicare e conservare le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero.

La comunicazione, su base trimestrale con decorrenza dal 1° gennaio 2024, va inviata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre: il primo adempimento cade il prossimo 30 aprile.

Tra i dati da inviare, i Psp dovranno inserire anche quelli relativi ai bonifici esteri effettuati direttamente come soggetto ordinante, e cioè quando procedono a saldare fatture di un fornitore. Tali operazioni non sono escluse dallo specifico obbligo di comunicazione, nonché da quello della conservazione triennale, quando si riscontrano tutti gli altri requisiti a tal fine individuati dalla normativa.

Gli obblighi si applicano infatti solamente se, nel corso di un trimestre civile, un Psp fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. L’ulteriore requisito da riscontrare è quello della localizzazione del Psp del beneficiario: un pagamento si considera infatti transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro Ue, e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

Con una delle Faq pubblicate il 17 gennaio 2023, le Entrate hanno indicato, in cinque giorni dall’invio, la tempistica di ricezione da parte del Psp dell’esito dell’elaborazione, di accoglimento o di scarto.

Fonte: Il Sole 24ORE

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