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Regolarizzazione del magazzino, come adeguare i valori contabili e fiscali

La legge di Bilancio 2024 ripropone una interessante opportunità di regolarizzare i valori di magazzino che mancava dal 1999.
  • Quando Relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.

  • Cosa scade Possibilità di adeguare i valori di bilancio del magazzino a quelli reali.

  • Per chi Impresa Oic adopter.

  • Come adempiere Indicando l’opzione di regolarizzazione nelle dichiarazioni ed effettuando il versamento delle imposte dovute.

1. Legge di Bilancio 2024 e regolarizzazione del magazzino 2023

commi 78-85 dell’articolo 1, Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ripropone una interessante opportunità di regolarizzare i valori di magazzino che mancava dal 1999.

In particolare, si consente di regolarizzare le esistenze iniziali al 1° gennaio 2023 alle effettive consistenze fisiche (e di valore) delle merci.

Dato che lo scheletro normativo della misura in esame ricalca quella dell’articolo 7, commi 9-14, Legge 488/1999 e quella della legge 289/2002 (anche se quest’ultima era limitata alla regolarizzazione delle scritture contabili) è possibile richiamare i precedenti chiarimenti di prassi per comprendere appieno l’opportunità della «sanatoria» (il legislatore ha voluto definirla «regolarizzazione», ma a chi scrive l’effetto è quello tipico di una sanatoria).

Si tratta comunque di una regolarizzazione a titolo oneroso, dato che è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva e, in taluni casi, dell’Iva.

2. Ambito soggettivo

La norma (comma 78) consente la regolarizzazione – in via facoltativa – agli «esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio» (cd. Oic adopter ).

Diversamente da quanto era stato previsto nel 1999 – in cui la sanatoria era ammessa alle imprese rientranti negli studi di settore – nel testo della Legge di bilancio 2024 non è presenta alcuna limitazione alle imprese soggette agli Isa.

Sono invece esclusi i soggetti Ias adopter , che valutano il magazzino secondo i dettami dello Ias2.

Sarà necessario attendere precisazioni circa la possibilità di fruire della norma che dispone l’adeguamento del magazzino da parte dei soggetti in contabilità semplificata, dato che – fermi restando gli obblighi di natura civilistica – per detti soggetti la variazione delle rimanenze non produce effetti fiscali. Essi, infatti, applicano il principio di cassa, per cui le merci rilevano ai fini della determinazione del reddito nel periodo d’imposta in cui viene effettuato il pagamento/la registrazione degli acquisti (articolo 1, comma 18, Legge 232/2016articolo 66 del Tuirarticolo 18, comma 5, Dpr 600/1973Cm 13 aprile 2017, n. 11/E, paragrafo 4.2).

Pertanto, o questi soggetti possono avvalersi della norma solo ai fini civilistici (senza dover pagare l’onere fiscale derivante dall’adeguamento del magazzino) oppure dovranno essere considerati esclusiva dai soggetti che possono avvalersi della disposizione in esame.

Analoghe considerazioni valgono, evidentemente anche per altri soggetti di «piccole» dimensioni (si pensi agli imprenditori che adottano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti, Legge 190/2014).

3. Oggetto della regolarizzazione

Il citato comma 78 consente l’«adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92» del Tuir, ossia dei seguenti beni materiali:

– prodotti finiti;

– merci;

– materie prime e sussidiarie, semilavorati.

Pertanto, non sono oggetto della sanatoria le esistenze iniziali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, la cui disciplina si rinviene nell’articolo 93 del Tuir.

4. Periodo in cui avviene la sanatoria

La regolarizzazione avviene «relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023» (comma 78).

Poiché oggetto della regolarizzazione sono le esistenze iniziali – relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 – dei beni retro individuati, significa che in linea generale (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) si tratta di sanare le esistenze iniziali al 1° gennaio 2023.

5. Modalità di adeguamento

Sono previste due modalità alternative di effettuazione della regolarizzazione, ossia (comma 79):

1) eliminazione delle esistenze iniziali di quantità e/o valori superiori a quelli effettivi. Come precisato dalla circolare ministero delle Finanze 1 giugno 2000, n. 115 (in attesa di futuri interventi di prassi aggiornati alla norma in commento), l’eliminazione può essere totale (e allora si ha un adeguamento di valori/quantità contabili/fiscali a valori/quantità di giacenze fisiche) ovvero parziale (in tal caso, si parla di riduzione delle esistenze iniziali, ma non si ottiene un vero e proprio adeguamento al dato reale, e dunque ad una completa regolarizzazione dei valori/delle quantità). Il documento di prassi citato fa, però, salvi i vincoli di natura civilistica, diversi a seconda del tipo di soggetto interessato (impresa individuale, società di persone, società di capitali);

2) iscrizione di esistenze iniziali precedentemente omesse.

Analizziamo più nel dettaglio le due possibili modalità di regolarizzazione, anche sulla base dei documenti di prassi / dottrina a suo tempo diffusi (circolare ministero delle Finanze 115/2000 e circolare Assonime 24 maggio 2000, n. 39, paragrafo 12).

1) Eliminazione delle esistenze iniziali

Dato che le esistenze iniziali del 2023 corrispondono, in genere, alle rimanenze finali del 2022, la sopravvalutazione di queste ultime potrebbe essere motivata, salvo il caso dell’errore involontario, dalla volontà del redattore del bilancio di far emergere un utile fittizio (non realizzato; o meglio, per non far emergere perdite subìte) ovvero di occultare delle vendite effettuate ma non contabilizzate.

La regolarizzazione avviene eliminando le quantità o i valori di magazzino superiori a quelli effettivi.

Esempio 1

La Rossi Srl ha iscritto come rimanenze finali al 31 dicembre 2022 n. 40.000 articoli al valore (costo di acquisto o di produzione, ai sensi dell’articolo 2426, Codice civile) di 5,625 euro (per un totale di rimanenze pari a 225.000 euro).

Invero, il costo corretto sarebbe stato di 3,125 euro per ogni pezzo, per un valore complessivo di rimanenze finali di 125.000 euro (40.000 x 3,125). Risulta quindi possibile un adeguamento del valore delle esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 2023 per 100.000 euro.

Esempio 2

La Rossi Srl ha iscritto come rimanenze finali al 31 dicembre 2022 n. 40.000 articoli al valore (costo di acquisto o di produzione, ai sensi dell’articolo 2426, Codice civile) di 5,625 euro (per un totale di rimanenze pari a 225.000 euro).

Invero, il corretto numero di pezzi in giacenza sarebbe stato di 22.222, per un valore complessivo di rimanenze finali di 125.000 euro (22.222 x 5,625). Risulta quindi possibile un adeguamento del valore delle esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 2023 per 100.000 euro.

2) Iscrizione di esistenze iniziali

L’adeguamento delle esistenze iniziali 2023:

  • richiede l’iscrizione di maggiori quantità di beni che erano fisicamente presenti alla fine del periodo d’imposta precedente a quello in cui si effettua la regolarizzazione (si tratta, in genere, di rimanenze di merce non iscritte tra le rimanenze finali del 2022). In questo modo l’impresa può vedersi riconosciuto il costo che, altrimenti, non avrebbe avuto rilevanza fiscale;
  • non consente l’iscrizione di maggiori valori di beni già iscritti in contabilità (è il caso della sottostima delle rimanenze finali del 2022), altrimenti l’operazione si tramuterebbe in una rivalutazione (circolare 115/2000). Questa impostazione impedisce la regolarizzazione del magazzino nell’ipotesi di omissione di valori derivanti da una errata determinazione del costo (di acquisto o di produzione) applicato alle reali quantità inventariate; si impedisce di fatto la deduzione di costi omessi.
Esempio 3

La Verdi Snc ha iscritto tra le rimanenze finali di merci alla data del 31 dicembre 2022 n. 40.000 articoli al valore (costo di acquisto o di produzione, ai sensi dell’articolo 2426, Codice civile) di 5,625 euro (per un totale di rimanenze pari a 225.000 euro).

Invero, il corretto numero di pezzi in giacenza sarebbe stato di 57.778 per un valore complessivo di rimanenze finali di 325.000 euro (57.778 x 5,625). Risulta quindi possibile un adeguamento del valore delle esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 2023 per 100.000 euro.

Secondo la circolare 115/2000 l’adeguamento può riguardare contemporaneamente le ipotesi di eliminazione di taluni beni/valori e l’iscrizione di quantità di esistenze iniziali (fermo restando che l’iscrizione è ammesso per le sole maggiori quantità e non anche per i maggiori valori).

6. Onerosità della regolarizzazione

Quella in esame è una sanatoria a pagamento, con costi differenti in base alla modalità utilizzata.

Qualora venga adottato il metodo della eliminazione delle esistenze iniziali occorre effettuare il versamento a titolo di (comma 80):

a) Iva: determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 (tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato) all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale (per la sanatoria della Legge 488/1999 i coefficienti erano stati fissati dal Dm 23 marzo 2000). Evidentemente il coefficiente dovrebbe sostituire il margine goduto nella ipotetica vendita «in nero».

Sulla base dei chiarimenti forniti con la circolare ministero delle Finanze 13 maggio 1996, n. 117 (richiamata dalla circolare 115/2000, paragrafo 4.1), la formula per determinare l’aliquota media per il 2023 è la seguente.

Formula dell’aliquota media

b) imposta sostitutiva (dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap): in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate ai fini Iva e il valore eliminato

Qualora venga adottato il metodo della iscrizione di esistenze iniziali occorre effettuare il versamento a titolo di (comma 81) imposta sostitutiva (dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap) in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto. Nulla è dovuto a titolo di Iva, in quanto il tributo verrà applicato in sede di vendita dei beni iscritti ex novo.

Va osservato che la sanatoria in esame prevede un adeguamento dei valori – che sono frutto di errori di valutazione del magazzino – derivante da errori contabili, per i quali l’articolo 8, commi 1, lettera b) e 1-bis, Dl 73/2022 consente la correzione, anche se operata in anni successivi in base ai criteri stabiliti dai principi contabili (nazionali e internazionali) con rilevanza fiscale, e senza che siano applicabili sanzioni ed interessi.

7. Termini di versamento

Il comma 82 prevede che il versamento dell’Iva (eventuale) e dell’imposta sostitutiva debba essere effettuato in 2 rate di pari importo, secondo il seguente calendario.

I codici tributo da utilizzare per l’effettuazione del versamento saranno istituiti dall’agenzia delle Entrate con apposita risoluzione. In vigenza della regolarizzazione prevista dalla Legge 488/1999 erano stati utilizzati i codici tributo1708 per l’imposta sostitutiva r 6495 per l’Iva.

8. Richiesta di adeguamento del magazzino

La regolarizzazione avviene mediante indicazione dei valori di adeguamento nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (modello REDDITI 2024 e modello Irap 2024), come previsto dal comma 82.

Ciò significa che, una volta esercitata l’opzione relativa alla sanatoria, il mancato versamento delle imposte dovute:

  • non comporta la decadenza dai benefici;
  • determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate nonché di quelle ancora da pagare, maggiorate dei relativi interessi e sanzioni.

È ammesso avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali dell’articolo 13, Dlgs 472/1997.

9. Effetti dell’adeguamento

La norma (commi 83 e 84) dispone che:

1) i nuovi valori sono riconosciuti, a decorrere dal 2023 (precisamente, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023), ai fini civilistici e fiscali, nel limite del valore eliminato o iscritto. Così, ad esempio, i nuovi valori – a seguito dell’adeguamento effettuato – avranno effetti in relazione alla compilazione dei modelli REDDITI 2024, Irap 2024, ISA 2024;

2) «L’adeguamento di cui al comma 78 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere», per cui i nuovi valori non possono essere utilizzati dall’Amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento relativo ai periodi d’imposta precedenti il 2023, ovviamente limitatamente ai beni oggetto di regolarizzazione (ferma restando la possibilità di espletare l’accertamento relativamente ad altre componenti di reddito, attive e passive; cfr. circolare 115/2000). In pratica, in relazione ai soli valori delle rimanenze, si viene a creare una sorta di franchigia per la quale l’Amministrazione finanziaria non potrà assumere il valore eliminato o iscritto in seguito all’adeguamento per accertare maggiori redditi d’impresa oppure presumere acquisti o cessioni di beni senza l’applicazione dell’Iva.

Inoltre, l’adeguamento non rileva – quanto agli aspetti di natura civilistica e amministrativa – ai fini sanzionatori per l’irregolare tenuta delle scritture contabili, la presentazione di dichiarazione infedele e per l’omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili.

Quanto agli aspetti di natura penale, il citato documento di prassi aveva affermato che «l’ampia formulazione della norma fa ritenere che l’adeguamento non rileva neppure ai fini delle sanzioni di natura civile e penale. Pertanto, fermo restando l’ordinario potere dell’autorità giudiziaria (n.d.a.: si pensi alle eventuali indagini del magistrato in ipotesi di fallimento), si ritiene che l’adeguamento non costituisca notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, né ammissione di eventuale responsabilità penale da parte del contribuente o del suo rappresentante legale». Si tratta, questo, di un elemento – ancora da confermare – che sarà determinante ai fini del successo della misura in esame.

La copertura delle sanzioni non pare eliminare neppure il rischio degli amministratori per le azioni dei soci (articolo 2395 Codice civile), per i rischi in capo a sindaci e revisori (articolo 2393 Codice civile);

3) l’adeguamento non ha rilevanza sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2024 (1° gennaio 2024);

4) ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione delle imposte dovute e del contenzioso si applica le disposizioni in materia di imposte sui redditi;

5) l’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte (Irpef, Ires e Irap).

Si ritiene che, in linea con quanto a suo tempo affermato in relazione all’analoga disposizione della legge 488/1999, che anche l’Iva versata sia non deducibile (circolare 115/2000, paragrafo 4.1).

10. Scritture contabili

In attesa (auspicando) che l’Oic si esprima in merito ai risvolti contabili della sanatoria in esame, si può far riferimento alle regole generali dell’Oic 29 in merito alla correzione di errori contabili.

L’adeguamento del magazzino non è causato da un cambiamento di principi contabili, ma da una non corretta applicazione delle norme al momento della redazione del bilancio che ha determinato una sopravvalutazione o una sottovalutazione delle rimanenze finali 2022. Occorre dunque distinguere se l’errore commesso si qualifica come:

  • errore rilevante: si tratta di errori che possono influenzare, individualmente o insieme ad altri errori, le decisioni dei destinatari del bilancio). In questo caso l’importo della rettifica (in aumento o in diminuzione) apportata al valore delle esistenze iniziali si iscrive a rettifica del saldo di apertura del Patrimonio netto – in genere, modificando la voce «A.VI – Altre riserve» ovvero la voce «A.VIII – Utili (perdite portati a nuovo» o altra voce più appropriata – del bilancio dell’esercizio in corso al 30 settembre 2023 (quello in cui è stato individuato l’errore);
  • errore non rilevante: in tale ipotesi la correzione transita nel Conto economico dell’esercizio in corso al 30 settembre 2023 (voci B.14 nel caso di sopravvenienze passive per eliminare le rimanenze oppure A.5 nel caso di sopravvenienze attive per l’iscrizione di rimanenze precedentemente omesse).

Sia nel caso di errori rilevanti sia per quelli irrilevanti, il redattore del bilancio dovrà rendere una adeguata informativa nella Nota integrativa, che dovrà esporre, ai fini comparativi, di dati corretti retroattivamente nell’ipotesi di errori rilevanti.

Come detto, l’eliminazione delle esistenze iniziali genera, per via del minor reddito realizzato o per via della riduzione del patrimonio netto iniziale, una diminuzione del netto patrimoniale. L’onere eventualmente iscritto a Conto economico non costituisce comunque un onere fiscalmente deducibile, con l’effetto che si renderà necessario effettuare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi (nel caso di errori non rilevanti).

Ai fini civilistici, l’eventuale perdita generata dalla rettifica del magazzino non potrà fruire del rinvio ai sensi dell’articolo 6, Dl 23/2020 (prorogato solo fino al 2022).

L’iscrizione di maggiori esistenze iniziali invece potrebbe dar luogo a un incremento di Patrimonio netto, con effetti sull’Ace (ancora in vigore nel 2023) che dovranno essere chiariti.

Esempio 4

La Rossi Srl, dopo l’apertura dei conti, ha effettuato la seguente scrittura contabile volta ad imputare a Conto economico le esistenze iniziali:

———————————– 1 gennaio 2023 —————————–

Esistenze iniziali di merce a Magazzino merci 225.000

(voce B.11 di Conto economico) (voce C.I.4 di Stato patrimoniale)

———————————– —————————–

Volendo effettuare l’adeguamento delle esistenze iniziali ai valori/alle quantità effettivamente presenti al 1° gennaio 2023 (eliminazione di 100.000 euro di merci) dovrà effettuare la seguente scrittura contabile:

———————————- 31 dicembre 2023 —————————–

Sopravvenienze passive a Esistenze iniziali di merce 100.000

(voce B.14 di Conto economico) (voce B.11 di Conto economico)

———————————– —————————–

In alternativa all’iscrizione della sopravvenienza passiva è ammesso decrementare il netto patrimoniale, modificando il saldo iniziale delle riserve (voci A.VI o A.VIII del passivo di Stato patrimoniale).

Per sterilizzare ai fini fiscali l’onere iscritto (la sopravvenienza passiva), il contribuente dovrà operare una variazione in aumento di 100.000 euro nella dichiarazione dei redditi/Irap relativa al periodo d’imposta 2023.

Se invece la rettifica non transita a Conto economico (errore rilevante) non occorre operare alcuna variazione nei modelli dichiarativi.

Inoltre, occorre iscrivere l’Iva e l’imposta sostitutiva dovuta per la regolarizzazione effettuata:

– quanto all’Iva dovuta sulla regolarizzazione la scrittura contabile è la seguente (si veda l’Oic 12 con riferimento alle imposte indirette relative ad esercizi precedenti):

———————————– 31 dicembre 2023 —————————–

Oneri diversi di gestione a Debiti tributari xxxx

(voce B.14 di Conto economico) (voce D.12 di passivo di Stato patrimoniale)

———————————– —————————–

– quanto all’imposta sostitutiva dovuta la scrittura contabile è la seguente (si veda l’Oic 25 con riferimento alle imposte relative a esercizi precedenti):

———————————– 31 dicembre 2023 —————————–

Imposte sul reddito a Debiti tributari xxxx

(voce D.20 di Conto economico) (voce D.12 di passivo di Stato patrimoniale)

———————————– —————————–

Esempio 5

La Verdi Snc, dopo l’apertura dei conti, ha effettuato la seguente scrittura contabile volta ad imputare a Conto economico le esistenze iniziali:

———————————– 1 gennaio 2023 —————————–

Esistenze iniziali di merce a Magazzino merci 225.000

(voce B.11 di Conto economico) (voce C.I.4 di Stato patrimoniale)

———————————– —————————–

Volendo effettuare l’adeguamento delle esistenze iniziali alle quantità effettivamente presenti al 1° gennaio 2023 (iscrizione di 100.000 euro di merci) dovrà effettuare la seguente scrittura contabile:

———————————– 31 dicembre 2023 —————————–

Esistenze iniziali di merce a Sopravvenienze attive 100.000

(voce B.11 di Conto economico) (voce A.5 di Conto economico)

———————————– —————————–

In alternativa all’iscrizione della sopravvenienza attiva è ammesso incrementare il netto patrimoniale, quale riserva di utili (voci A.VI o A.VIII del passivo di Stato patrimoniale).

Per sterilizzare ai fini fiscali l’eventuale provento iscritto (la sopravvenienza attiva), il contribuente dovrà operare una variazione in diminuzione di 100.000 euro nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.

Inoltre, occorre iscrivere l’imposta sostitutiva dovuta per la regolarizzazione effettuata, mentre nulla è dovuto a titolo di Iva.

11. Esempi di calcolo

L’eliminazione di esistenze iniziali nel 2023 determina un minor reddito per tale periodo d’imposta. Alla riduzione del patrimonio netto non si contrappone, però, un onere fiscalmente deducibile, per cui potrebbe essere necessario operare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

Esempio 6

La Rossi Srl ha esistenze iniziali iscritte al 1° gennaio 2023 per un importo pari a 225.000 euro.

Si ipotizza una eliminazione di quantità e valori di 100.000 euro.

Il coefficiente di maggiorazione (ipotizzato) è pari a 1,3.

L’aliquota media dell’Iva è del 22%.

Le imposte dovute sono calcolate secondo le formule sopra viste, ossia:

Iva:

valore eliminato x coefficiente di maggiorazione x aliquota media

Imposta sostitutiva:

(ammontare calcolato ai fini Iva – valore eliminato) x 18%

Pertanto le imposte da versare ammontano a:

– per l’Iva:

100.000 x 1,3 x 22% = 28.600;

– per l’imposta sostitutiva: (100.000 x 1,3 – 100.000) x 18% = 5.400

Totale imposte da versare:

28.600 + 5.400 = 34.000

Gli importi dovuti sono da versare in due rate di pari importo (17.000 euro cad.) al 1° luglio 2024 e al 2 dicembre 2024.

Esempio 7

La Verdi Snc effettua l’iscrizione di esistenze iniziali per 100.000 euro.

L’imposta dovuta è calcolata secondo la formula sopra vista, ossia:

Imposta sostitutiva:

(ammontare iscritto – valore eliminato) x 18%

Pertanto, l’imposta sostitutiva dovuta ammonta a 18.000 euro (valore iscritto per aliquota dell’imposta).

Non è dovuta l’Iva, in quanto questa diverrà esigibile alla vendita delle merci iscritte ex novo, come pure saranno dovute le imposte ordinarie (Irpef e Irap) sulla differenza tra il prezzo di vendita e il valore di iscrizione delle esistenze iniziali.

Fonte: Il Sole 24ORE

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