Cerca
Close this search box.

Non operative, così i crediti Iva vengono rigenerati

Credito Iva rigenerato con il pagamento rateale della cartella e l’indicazione delle somme pagate nella dichiarazione Iva annuale.

Credito Iva rigenerato con il pagamento rateale della cartella e l’indicazione delle somme pagate nel rigo VL40 della dichiarazione Iva annuale.

L’agenzia delle Entrate con la risposta n. 10 del 18 gennaio condivide la soluzione del contribuente che richiede di poter ripristinare il credito Iva maturato durante un periodo in cui era considerato non operativo.

In dettaglio, la normativa sulle società non operative – articolo 30 della legge 724/1994 – prevede, fra le altre limitazioni, l’impossibilità di richiedere a rimborso ovvero utilizzare in compensazione (orizzontale) l’eccedenza di credito Iva risultante dalla dichiarazione per l’anno in cui non è stato superato il test di operatività.

Inoltre, qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società sia risultata non operativa e non abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva per un importo pari almeno a quello risultante dall’applicazione delle percentuali previste per il test di operatività, non può neanche riportare l’eccedenza di credito Iva maturata a scomputo dell’Iva a debito relativa ai periodi di imposta successivi, ovvero non può operare la compensazione verticale, con conseguenza di perdita definitiva del credito.

Ebbene, nel caso prospettato dall’istante, la società risultata non operativa per una annualità, si trova a dover restituire – con pagamento rateale della cartella di pagamento ricevuta – il credito erroneamente ottenuto a rimborso. Considerando però che nel triennio operano le cause di esclusione della normativa sulle società di comodo, l’istante ha richiesto di poter rigenerare il credito Iva che sta restituendo all’erario con il pagamento rateale della cartella.

L’Agenzia conferma detta possibilità e, in via pragmatica, ricorda che nel rigo VL40 della dichiarazione Iva annuale è possibile indicare l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel periodo di imposta siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero. In questo modo la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione.

Si ricorda che il tema della soggettività passiva Iva per le società di comodo è stato oggetto dell’ordinanza interlocutoria n. 16091/2022 della Cassazione che ha sollevato dubbi sulla possibile violazione del principio di neutralità dell’imposta e conseguentemente del diritto unionale. La Suprema Corte, infatti, si è interrogata sulla legittimità del diniego nell’ipotesi in cui non siano eseguite operazioni attive rilevanti in misura non coerente al test di operatività, privando l’ente della qualità di soggetto passivo, per il presunto mancato esercizio di un’attività economica.

Ricorda, giustamente, la Cassazione che il diritto alla detrazione è ammesso anche in mancanza di operazioni attive, a condizione che i costi siano imputabili all’attività di impresa.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator