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Fatture ricevute e registrate, check per la detrazione Iva

Data recapito: essenziale per i termini di diritto. Se il documento è online, la visione sul sito equivale alla ricezione.

La detrazione dell’Iva sugli acquisti va esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto il relativo diritto. Bisogna quindi fare molta attenzione a rispettare i termini per non “perdere” l’imposta anche perché, come ci ricorda la risposta a interpello 479 del 2023, il recupero mediante dichiarazione integrativa è ammesso solo a certe condizioni.

Termini per la detrazione

Per determinare correttamente il termine entro cui è possibile esercitare il diritto di detrazione è necessario individuare quando esso sorge, ossia individuare il «momento in cui l’imposta diviene esigibile» (articolo 19, Dpr 633/1972). La circolare 1/E/2018, nel recepire le considerazioni della sentenza Ue C-152/02, ha tuttavia precisato che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione va individuato nel momento in cui si verifica in capo al cessionario/committente la duplice condizione: (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e (formale) del possesso di una valida fattura. Perciò:
se la fattura del 2023 è stata ricevuta attraverso lo Sdi nel medesimo anno, la detrazione è ammessa, al più tardi, con la dichiarazione Iva da presentarsi entro il 30 aprile 2024. Se la registrazione del documento è eseguita entro il 2023, la detrazione “passa” per la liquidazione periodica di competenza e l’operazione viene naturalmente convogliata nella dichiarazione Iva. Diversamente, in caso di annotazione di tale fattura nel 2024 in apposito sezionale (o tramite altre soluzioni gestionali/informatiche idonee), imponibile e imposta vanno indicati direttamente nel quadro VF della dichiarazione relativa al 2023, facendo attenzione che l’operazione non confluisca anche nella liquidazione periodica del mese/trimestre di registrazione (per evitare di detrarre l’imposta due volte);

2 se la fattura 2023 viene recapitata dallo Sdi nel 2024, la detrazione dell’imposta avverrà nella liquidazione corrispondente al periodo di registrazione, oppure, al più tardi, direttamente nella dichiarazione Iva relativa al 2024, da presentarsi (fermo l’attuale calendario) entro il 30 aprile 2025.

IL QUADRO

Ricezione e presa visione

La data di ricezione della fattura rappresenta quindi un elemento essenziale (anche) per determinare il termine per l’esercizio del diritto di detrazione dell’imposta.

Quando la fattura è elettronica via Sdi, essa è “certificata” dalla piattaforma, la quale tiene memoria della data di consegna del file. Ma se il file non è recapitato – ad esempio perché il codice destinatario non è stato inserito né associato alla partita Iva – e viene quindi messo a disposizione nell’apposita area riservata del sito «Fatture e corrispettivi», la data di ricezione della fattura coincide con quella della sua presa visione.

Tuttavia, ciò non si può tradurre nella possibilità per il ricevente di ritardare arbitrariamente la data di presa visione, al fine di dilatare artificiosamente il termine per la detrazione. In tal senso si è espressa la risposta 435/2023. Nel caso di specie, infatti, il contribuente era a conoscenza sia dell’avvenuta effettuazione dell’operazione (a seguito del pagamento della prestazione ricevuta), sia dell’emissione della fattura (avendo ricevuto la copia di cortesia), oltre che del malfunzionamento del proprio software e dell’avvenuta messa a disposizione dei file.

Dichiarazione integrativa

Una volta spirato il termine per la detrazione previsto dalla norma, il contribuente può recuperare l’imposta mediante una dichiarazione integrativa. Non si tratta però di un rimedio valido in generale, essendo esperibile (solo) per correggere errori od omissioni (circolare 1/E/2018) e non per un colpevole ritardo nell’annotazione della fattura di acquisto. Con la risposta 479/2023, la detrazione in “extra time” è stata ammessa in quanto, per mero errore, il contribuente non aveva esercitato il diritto di detrazione tempestivamente, pur avendo ricevuto e registrato la fattura nei termini.

Va infine ricordato che, in ogni caso, permane l’obbligo in capo al cessionario/committente di regolarizzare la fattura di acquisto non emessa nei termini di legge o “irregolare”.

Fonte: Il Sole 24ORE

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