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Colonnine elettriche di ricarica, per il Fisco vanno equiparate al carburante

Il chiarimento: se il costo è finalizzato al rifornimento della propria autovettura scattano la deducibilità dei costi e la detraibilità Iva.

I chiarimenti contenuti nella risposta ad interpello 477 del 15 dicembre 2023 sono particolarmente preziosi perché ci consentono di dedurre il corretto trattamento fiscale delle ricariche dei veicoli elettrici in tutti i casi ipotizzabili, a partire dai professionisti e dalle imprese in generale, fino agli agenti e rappresentanti di commercio, oggetto specifico del quesito formulato dall’istante nel documento di prassi in esame.

Il chiarimento

La chiave di lettura fornita dalle Entrate sta nell’equiparazione della ricarica di energia elettrica al carburante per autotrazione, sia con riferimento alla deducibilità dei costi, ai fini delle imposte sui redditi, sia in termini di detraibilità dell’Iva. Naturalmente, a patto che i consumi siano effettivi e che il contribuente possa dimostrare concretamente e puntualmente l’entità e il costo dell’energia elettrica utilizzata per il “rifornimento” della propria autovettura.

In sostanza, le ricariche di energia elettrica rientrano a pieno titolo tra le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti o professioni, secondo le regole fissate dall’articolo 164 del Tuir, sicché si deve applicare il medesimo trattamento fiscale spettante al costo del veicolo stesso e le relative limitazioni.

Di conseguenza le spese di ricarica dei veicoli esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa e i veicoli adibiti ad uso pubblico (come ad esempio i taxi) sono deducibili dal reddito al 100%; in misura pari all’80% nel caso di veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio; al 70%, invece, ove questi siano concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta e, infine, al 20% nel caso residuale – ma nella pratica il più diffuso – dei veicoli tenuti a disposizione, ad esempio con riferimento al cd. “flottino” delle aziende (autovetture per trasferte non assegnate in uso promiscuo) e, in generale, nel caso dei professionisti.

Il trattamento Iva

Analogamente, il regime Iva relativo all’acquisto e all’importazione di veicoli stradali a motore e ai costi a questi connessi è stabilito dall’articolo 19-bis1, comma1 lettera c) e d) del Dpr 633/72. In linea di massima, la detrazione dell’IVA è ammessa in misura piena per i veicoli stradali a motore utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione o, alternativamente, che formano oggetto dell’attività propria d’impresa o, ancora, sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. In quest’ultima circostanza, tuttavia, la detrazione al 100% spetta solo se l’uso del mezzo è esclusivo, viceversa (ovvero uso promiscuo) il successivo impiego del veicolo per uso personale o familiare costituisce un’operazione di autoconsumo da assoggettare ad Iva (articolo 3, comma 3, Dpr 633/72).

Per i veicoli non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione la detrazione spetta al 40%, con l’eccezione dei motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc per i quali non è ammessa (tranne questi formino oggetto dell’attività propria dell’impresa). È interessante notare che i motocicli elettrici, non avendo alcuna cilindrata, non sono soggetti a quest’ultima limitazione.

Infine, secondo l’agenzia delle Entrate l’equiparazione delle ricariche ai carburanti è a tutto tondo e pertanto la relativa deducibilità e detraibilità dei costi, rispettivamente ai fini delle imposte sul reddito e dell’Iva (articolo 164, comma 1-bis del Tuir e articolo 19-bis1, comma 1, lettera d) del Dpr 633/72), è consentita a patto che il relativo pagamento sia effettuato mediante mezzi tracciabili, tra quelli indicati nel provvedimento dell’agenzia Entrate 73203/2018 e, dunque, tra gli altri, mediante carte di credito e di pagamento o con bonifico bancario o anche attraverso l’addebito diretto in conto corrente.

Fonte: Il Sole 24ORE

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