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Investimenti industria 4.0 con termine più lungo

Prolungato di 7 mesi il termine per realizzare gli impegni prenotati a fine ’22. Il credito di imposta è al 40% fino all’importo di €2,5 mln.

Ancora sei mesi per completare gli investimenti prenotati a fine 2022 usufruendo dei crediti di imposta maggiorati. L’articolo 9 del Dl Milleproroghe porta dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine lungo previsto per la realizzazione degli investimenti in beni materiali con requisiti Industria 4.0 che sono stati ordinati con acconto del 20% entro il 31 dicembre 2022 e per i quali spetta il credito del 40% fino a 2,5 milioni.

Un’identica proroga riguarda la scadenza per effettuare gli acquisti di beni strumentali materiali e immateriali, diversi da quelli 4.0, prenotati a fine 2022, al fine di ottenere il tax credit 6%.

La legge 178/2020, comma 1057, concede taluni crediti di imposta potenziati (40% fino a 2,5 milioni, 20% da 2,5 a 10 milioni e 10% da 10 a 20 milioni) per gli investimenti in beni materiali con caratteristiche 4.0 (allegato A, legge 232/2016) effettuati nell’anno 2022 oppure nel termine lungo del 30 novembre 2023, qualora risulti una “prenotazione” (ordine accettato e acconto non inferiore al 20% del corrispettivo totale) entro il 31 dicembre 2022.

Le imprese che, anche a seguito di difficoltà nel reperimento di materie prime da parte dei produttori, non sono riuscite a rispettare questa finestra temporale, avendo realizzato l’investimento prenotato nel 2022 oltre la scadenza del 30 novembre scorso, sarebbero slittate nel regime del comma 1057-bis, potendo usufruire di percentuali di crediti di imposta dimezzate (20%-10%-5%). Per consentire il mantenimento della misura dei crediti vigente all’atto della prenotazione del 2022, il Dl Milleproroghe allunga dal 30 novembre scorso al 30 giugno 2024 il temine entro cui completare l’investimento rilevante per il comma 1057.

Il rispetto della descritta condizione temporale richiede che, entro la nuova scadenza del 30 giugno, i beni strumentali risultino consegnati o che, per gli investimenti realizzati in appalto, la loro costruzione sia ultimata. In presenza di clausole contrattuali che differiscano ad un momento successivo il trasferimento della proprietà, occorrerà che anche gli eventi posti in condizione (ad esempio il collaudo del bene) siano realizzati entro il 30 giugno. L’entrata in funzione e l’interconnessione (da cui dipende l’avvio della compensazione dei crediti) possono invece essere effettuate anche in una data successiva.

Il Milleproroghe recupera un ulteriore termine scaduto lo scorso 30 novembre, quello entro cui dovevano essere completati gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” (cioè, senza le caratteristiche Industria 4.0) prenotati entro il 31 dicembre 2022 (comma 1055 della legge 197/2020).

Per questi investimenti, lo sforamento della scadenza di novembre 2023 avrebbe comportato la perdita integrale dell’incentivo in quanto dal corrente anno i beni strumentali di questo tipo non sono più agevolati.

Incentivo che consiste in un tax credit del 6% fino a 2 milioni di costo per i beni materiali (attrezzature, impianti, computer e così via) e fino a 1 milione per i beni immateriali (software in particolare).

Non vengono modificate le date previste per la effettuazione di investimenti in beni immateriali 4.0 (allegato B, legge 232/2016). Il comma 1058 della legge 197/2020, prevede un arco temporale unico, che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023 con coda a giugno 2024 per “prenotazioni” effettuate entro la fine del corrente anno, per usufruire del credito di imposta del 20 per cento. Saltando questa finestra si applicherà il comma 1058-bis (investimenti 2024) con credito ridotto al 10 per cento.

Fonte: Il Sole 24ORE

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