Anche per il 2024 l’e-fattura in sanità non sarà inviata allo Sdi, ma dovrà passare attraverso il Sistema tessera sanitaria (Sts). L’attesa conferma arriva dal Milleproroghe approvato dal Governo: l’articolo 3 comma 4, proroga di un anno le norme speciali previste dall’articolo 10-bis del Dl 119/2018. Regole che il garante Privacy impose all’avvio della fatturazione elettronica, ritenendo non conforme al Gdpr (regolamento generale protezione dati ) il transito su Sdi dei dati sanitari sensibili.
Per gli operatori sanitari fu quindi previsto il divieto di fatture elettroniche “ordinarie” (secondo il Dlgs 127/2015). Inizialmente solo per l’anno 2019, e solo per i soggetti tenuti all’invio dei dati alla precompilata: poiché l’invio di tali spese passa per il Sts, le fatture in formato elettronico vengono inviate solo a quest’ultima piattaforma.
Il decreto semplificazioni (Dl 135/2018, articolo 9-bis comma 2) ha poi esteso il divieto di usare lo Sdi per tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, anche se emesse da soggetti non tenuti (anche solo per opposizione dell’interessato) all’invio tramite Sts.
Il divieto è stato più volte prorogato fino al 31 dicembre 2023 e, con il nuovo provvedimento, sarà applicabile anche nel 2024. Al paziente – che non vedrà la fattura B2C nel cassetto fiscale – va consegnata una copia (lo prevede l’articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015), che potrà essere analogica, o anche su supporto informatico non Sdi: va bene qualunque formato leggibile (xlm, Pdf, immagine, documento), consegnato via mail, web, app o altri strumenti informatici. Per le fatture B2B (ad esempio da una struttura sanitaria alla compagnia assicurativa che paga) resta l’obbligo di fattura Sdi, ma è vietato indicare nel tracciato i dati dei pazienti (lo precisano le Faq del Garante).
Il divieto di e-fattura B2C in sanità andrebbe reso stabile, visto che il Garante ha detto chiaramente che lo Sdi non è adeguato a trattare dati sanitari. Andrebbe così a regime la fatturazione in sanità: in base al decreto Mef 19 ottobre 2020 (più volte modificato e integrato, da ultimo con decreto 16 gennaio 2023), professionisti e strutture della sanità adempiono, tramite l’invio unitario al Sts, a tre distinti obblighi di legge:
1 alimentazione della precompilata (articolo 3, commi 3 e 4 Dlgs 175/2014);
2 trasmissione delle fatture (articolo 10-bis Dl 119/2018);
3 memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (articolo 2, comma 6-quater, Dlgs 127/2015).
Va in soffitta l’invio mensile delle spese sanitarie: inizialmente previsto con decorrenza 1° gennaio 2021, sempre rinviato di anno in anno, sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2024. L’articolo 12 del decreto Adempimenti (approvato il 19 dicembre) prevede ora che i soggetti tenuti all’invio dei dati sanitari alla precompilata provvederanno su base semestrale, secondo termini stabiliti dal Mef.
Per gli operatori sanitari, esercenti attività al minuto, che inviano i dati alla precompilata, cade anche l’obbligo di impiegare dal 2024 il Sts per i corrispettivi: il decreto Anticipi fa salva anche in futuro la scelta se adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri tramite Sts, ovvero con i canali ordinari (registratore telematico o, in futuro, invio software).
Fonte: Il Sole 24ORE