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Quote e terreni rivalutati con sostitutiva al 16%

Termini riaperti anche nel 2024 per rivalutare quote e terreni. Aliquota confermata al 16% e termine per gli adempimenti al 30 giugno 2024.

Termini riaperti anche nel 2024 per rivalutare quote e terreni. Aliquota confermata al 16% e termine per gli adempimenti al 30 giugno 2024. La legge di Bilancio 2024 non presenta sorprese e conferma, anche per il prossimo anno, la misura sempre prorogata negli ultimi 20 anni.

Usufruendo di questa agevolazione si può sostituire il costo storico di determinati beni con il valore che risulta da una perizia di stima; lo scopo è quello di ridurre o azzerare la plusvalenza che emerge in caso di cessione.

L’ambito soggettivo di applicazione resta invariato rispetto alle precedenti riaperture: possono beneficiare della rivalutazione esclusivamente le persone fisiche, le società semplici e altre a questa equiparate, nonché gli enti non commerciali. Sono, invece, esclusi coloro che detengono la partecipazione in regime di impresa.

I beni il cui costo può essere rivalutato sono i terreni (sia agricoli, sia edificabili) e le partecipazioni, sia quelle in società non negoziate (come storicamente previsto), sia quelle negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (come previsto dallo scorso anno). I beni, per poter essere rivalutati, devono essere posseduti al 1° gennaio 2024.

Come prima anticipato, la rivalutazione consiste nel sostituire al costo storico del bene, quello che deriva da una perizia di stima che, quindi, deve essere redatta. Con riferimento ai titoli quotati, la rideterminazione si effettua non sul valore di perizia ma tenendo conto della media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023. Sul valore di perizia è necessario calcolare l’imposta sostitutiva da versare. Per l’anno 2024 la misura dell’imposta sostitutiva è pari al 16%, come per le rivalutazioni 2023, mentre il termine entro cui procedere è il 30 giugno 2024. Negli ultimi anni, si ricorda, il termine cadeva in novembre.

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni vanno indicati nel modello di dichiarazione Redditi relativo al periodo di imposta di riferimento della rideterminazione; per le rivalutazioni 2024 si dovrà attendere il modello Redditi PF 2025.

Per valutare se ci sia convenienza o meno a procedere alla rivalutazione, è necessario fare un confronto tra l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione e quello che deriva dalla tassazione ordinaria della plusvalenza. Generalmente, la convenienza sussiste quando l’ammontare del costo storico del bene è molto basso.

Va, infine, ricordato che la legge di Bilancio prevede anche una norma volta a tassare integralmente la costituzione di diritti reali i quali, fino ad oggi, beneficiavano dello stesso trattamento previsto in caso di cessione. L’articolo 9 del Tuir, al comma 5, dispone oggi che alla costituzione di diritti reali si applicano le norme previste in caso di cessione.

La nuova norma prevede, invece, una strada diversa e dispone che la costituzione dei diritti reali genera un reddito diverso tassato in misura pari al corrispettivo percepito al netto delle spese sostenute per ottenere quel corrispettivo. Tenuto conto di questo, rivalutare un terreno sul quale si vuole costituire un diritto di superficie risulterà poco conveniente poiché, in questa fattispecie, l’ammontare da tassare sarà tutto il corrispettivo senza che rilevi il costo di acquisto.

Fonte: Il Sole 24ORE

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