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Ritenute autonomi rinviabili a quando raggiungono i 100 euro

Il Dlgs sugli adempimenti consente di cumulare pagamenti di cifre modeste. Liquidazioni Iva mensili o trimestrali accorpate alle successive.

Via libera, dal 2024, alla possibilità (non all’obbligo) di cumulare e rinviare i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di importo poco significativo (100 euro), oltre che all’aumento da 25,82 euro a 100 euro del limite che consente di posticipare il versamento dell’Iva generata dalle liquidazioni periodiche. A prevederlo, è il decreto legislativo sugli adempimenti emanato nell’ambito della riforma fiscale, che modifica anche le scadenze delle ritenute d’importi ridotti per i condomìni.

Iva

Dal 2024, se l’importo dovuto dalle liquidazioni Iva mensili (quelle da gennaio a novembre) o trimestrali (quelle dei primi tre trimestri solari), non supererà il limite di 100 euro (in precedenza era di 25,82 euro, corrispondente alle vecchie 50.000 lire), il versamento sarà effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. In precedenza, non era previsto questo termine ultimo del 16 dicembre, che, nella sostanza, aumenterà il numero delle scadenze per i soggetti passivi Iva.

Per quelli trimestrali, peraltro, il 16 dicembre non è una scadenza usuale.

Queste novità si applicheranno a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024, quindi, per i mensili a partire da quella di gennaio 2024, con scadenza di pagamento il 16 febbraio 2024, mentre per i trimestrali a partire dal trimestre relativo a gennaio, febbraio e marzo 2024, con scadenze di pagamento il 16 maggio 2024.

Ritenute di lavoro autonomo

Per i compensi corrisposti da gennaio 2024, assoggettati alle ritenute di acconto o d’imposta dell’articolo 25 (per prestazioni di lavoro autonomo o sulla parte imponibile dei diritti d’autore) o alle ritenute di acconto dell’ articolo 25-bis (provvigioni) del Dpr 600/1973, il versamento di queste ritenute sarà «effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno», se l’importo dovuto non supera il limite di 100 euro. Come indicato nella relazione al decreto, la nuova disposizione «consente», quindi, non obbliga, alla suddetta riduzione della frequenza dei pagamenti.

Quindi, sarà possibile non seguire più la regola generale del pagamento con F24 di queste ritenute entro il 16 del mese successivo rispetto a quello di pagamento del compenso o della provvigione, ma si potrà effettuare il versamento quando si supererà il limite dei 100 euro. In ogni caso, se questo limite non viene superato, entro il 16 dicembre dello stesso anno andrà effettuato il versamento.

Questo posticipo del pagamento al momento del superamento dei 100 euro, comunque, non si applicherà per il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre, il quale dovrà comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo (cioè, il 16 gennaio dell’anno dopo).

Condomìni

L’articolo 9 del Dlgs sugli adempimenti modifica anche le scadenze di pagamento delle ritenute d’acconto del 4% operate dai condomìni sui pagamenti dei corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa. In questi casi, già oggi è previsto che il versamento di tale ritenuta sia effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta solo nel momento in cui l’ammontare delle ritenute operate raggiunga i 500 euro. In ogni caso, il condominio è tenuto a versare entro il 30 giugno (anche le ritenute operate nel mese di dicembre dell’anno precedente, sempre se sotto il limite) e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo di 500 euro.

Il Dlgs sugli adempimenti, ora, modifica queste due scadenze anticipandole dal 30 giugno al 16 giugno e dal 20 dicembre al 16 dicembre. Inoltre, prevede, sempre dal 2024, che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre sia comunque effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo. Oggi, invece, queste ritenute (operate nel mese di dicembre), se sotto il limite, si possono versare entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Fonte: Il Sole 24ORE

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