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Maxideduzione neoassunti: doppia verifica per l’accesso

Rinviato l’esame del decreto con il primo modulo di riforma Irpef e Ires. Ulteriore maggiorazione per l’assunzione di soggetti svantaggiati.

Per il varo del bonus nuove assunzioni occorrerà attendere il prossimo Consiglio dei ministri. Questo quanto emerge dopo la seduta di ieri che ha rinviato l’esame del decreto attuativo del primo modulo di riforma Irpef e Ires. Con la misura in questione verrà introdotta una maxideduzione per le nuove assunzioni seguendo il principio “più assumi, meno paghi”.

Ma vediamo come funzionerà nel dettaglio l’agevolazione che al momento interesserà il periodo d’imposta 2024, premiando, nello specifico, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori dipendenti. Per queste ultime, infatti, verrà riconosciuta la deducibilità dal reddito di impresa o di lavoro autonomo di un costo maggiorato, fino al 30%, al ricorrere di determinate condizioni.

Sotto il profilo soggettivo l’agevolazione spetterà ai titolari di reddito d’impresa, siano essi imprenditori individuali, società di capitali o enti non commerciali, e ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Il bonus verrà concesso solamente ai contribuenti in grado di dimostrare una effettiva operatività; questi dovranno aver esercitato, nel 2023, l’attività di riferimento per almeno 365 giorni. Inoltre, vengono espressamente esclusi dal novero dei soggetti potenzialmente interessati dall’agevolazione le società in liquidazione ordinaria e giudiziale, nonché tutte le imprese che abbiano fatto ricorso agli altri istituti liquidatori previsti dal Codice della crisi d’impresa (ad esempio, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo ecc.).

Per accedere al beneficio in questione devono essere condotte, poi, due verifiche. La prima attiene alla sussistenza dell’incremento occupazionale, ossia di una differenza positiva tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato alla fine del 2024 e il corrispondente valore medio del 2023. L’incentivo scatta solamente con la concomitante presenza di almeno una nuova assunzione a partire dal 1° gennaio 2024. Non sarà sufficiente, dunque, rilevare un incremento della media dei lavoratori per il 2024 (ad esempio generato dal fatto che nel 2023 sono stati assunti lavoratori a metà anno).

La seconda verifica attiene al calcolo del beneficio spettante che prevede l’applicazione di una maggiorazione del 20% al minore valore tra il costo, sostenuto nel 2024, relativo ai nuovi lavoratori assunti (retribuzioni, contributi, ratei ferie, bonus e quota del Tfr) e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico del medesimo anno, rispetto al corrispondente dato dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. L’importo così determinato costituirà, operativamente, una variazione in diminuzione del reddito imponibile dei soggetti beneficiari.

Per beneficiare dell’agevolazione, in ogni caso, il numero complessivo dei dipendenti alla fine del 2024 dovrà essere superiore al livello occupazionale (forza lavoro complessiva) registrato alla fine del periodo d’imposta precedente.

Nell’ambito delle nuove assunzioni, poi, spetterà una ulteriore maggiorazione in caso di assunzione di lavoratori rientranti in particolari categorie di soggetti considerati molto svantaggiati previsti dall’Allegato 1 (ad esempio, persone con disabilità, donne vittime di violenza, ex precettori del reddito di cittadinanza, ecc.). Tale extra costo potrà essere determinato attraverso l’applicazione di specifici coefficienti di maggiorazione da individuare con successivo decreto ministeriale. I coefficienti potranno consentire di aumentare la base imponibile su cui applicare la menzionata maggiorazione del 20%. Tale ulteriore incremento è, tuttavia, soggetto a un limite. Il “premio” massimo conseguibile per l’assunzione di un soggetto svantaggiato, infatti, non potrà superare il 10% del costo sostenuto (che si aggiungerebbe, dunque, al 20% già indicato). In altri termini, seguendo la ratio della norma, i coefficienti indicati potranno determinare una maggiorazione del costo ammesso in deduzione nel limite massimo del 30% del costo del lavoro riferibile ai lavoratori svantaggiati neoassunti a tempo indeterminato.

Fonte: Il Sole 24ORE

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