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Nuovo tax rate contabile per le controllate estere

Arriva il metodo semplificato per le Cfc. Se il tax rate è sotto il 15% metodo del tax rate effettivo per la controllante.

Per le Cfc con bilancio certificato, in arrivo il nuovo tax rate estero “contabile”, da confrontare con l’aliquota minima del 15%. Se mancano bilanci revisionati, si continuerà ad applicare il metodo attuale, confrontando il tax rate “effettivo” con la metà della tassazione che si sarebbe scontata in Italia. Accogliendo il suggerimento delle commissioni parlamentari, il testo definitivo prevede, quando la tassazione contabile scende sotto al 15%, di transitare al sistema del tax rate effettivo ancorché i bilanci esteri siano certificati.

Arriva il tax rate contabile

L’articolo 3 del decreto sulla fiscalità internazionale, approvato ieri in via definitiva dal Governo, stabilisce, a partire dall’esercizio 2024, che la tassazione effettiva della controllata estera, rilevante come prima condizione di entrata nel regime Cfc di cui all’ articolo 167 del Tuir (la seconda, invariata, è l’esistenza di passive income superiori a un terzo dei proventi totali), si determina in base ai dati del bilancio d’esercizio, rapportando le imposte correnti, anticipate e differite all’utile ante imposte.

Questo metodo semplificato (tax rate contabile) sostituirà il complesso calcolo della tassazione effettiva attualmente vigente, che tiene conto delle variazioni fiscali, solamente se la controllata estera sottopone il proprio bilancio a revisione e certificazione da parte di operatori professionali autorizzati nello Stato in cui risiede e purché gli esisti della revisione siano utilizzati dal revisore della controllante italiana ai fini del giudizio sul bilancio d’esercizio o consolidato. Se il tax rate contabile così calcolato è almeno pari al 15%, la controllata estera non è una Cfc (ancorché abbia proventi per oltre un terzo da passive income) senza necessità di conteggi ulteriori.

Bilanci non certificati

Qualora invece non sussista la condizione di certificazione qualificata del bilancio estero, la verifica della condizione di «fiscalità privilegiata» si continuerà a svolgere calcolando il tax rate effettivo estero con i criteri (che comprendono le variazioni fiscali) previsti dal provvedimento delle Entrate del 27 dicembre 2021, e confrontandolo con la metà del tax rate figurativo interno, cioè con il carico fiscale (solo Ires e non Irap) che la controllata estera avrebbe subito se fosse stata residente nel nostro Paese.

Con una modifica apportata rispetto allo schema di decreto, che recepisce una indicazione delle commissioni parlamentari, si prevede che se il tax rate contabile è inferiore al 15% (scattando dunque la condizione di tassazione privilegiata), la controllante, per evitare la tassazione per trasparenza, procede ad applicare il metodo del tax rate effettivo e ciò anche se il bilancio estero è revisionato. Se questo ulteriore indicatore è almeno pari alla metà del livello di tassazione figurativo interno (ancorché inferiore al 15%), la norma Cfc non si applicherà.

Imposta minima equivalente

Un’ulteriore novità dal 2024 è la rilevanza, ai fini del calcolo del tax rate estero, della eventuale imposta minima nazionale equivalente (direttiva 2022/2523 recepita con lo stesso decreto internazionalizzazione) dovuta nel Paese della controllata. Poiché tale imposta si applica cumulativamente per Stato e non per società, la quota allocabile alla singola controllata si determinerà con un apposito calcolo proporzionale previsto dalla norma.

Le società controllanti, inoltre, in luogo della verifica del livello di tassazione estera e confronto con le soglie minime che fanno scattare la norma Cfc, possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% sull’utile contabile calcolato al lordo delle imposte sul reddito, degli accantonamenti e delle svalutazioni. L’opzione, se permane il controllo, ha durata di tre esercizi ed è irrevocabile. L’ opzione, se effettuata, dovrà riguardare tutte le società controllate estere che superano la soglia di un terzo di passive income, prevista dall’articolo 167, comma 4, lettera b), del Tuir (seconda condizione Cfc). In pratica, chi entra in questo regime, assoggetta il reddito di tutte le (potenziali) Cfc a una tassazione separata con una aliquota moderata, senza necessità calcolare i tax rate contabili o effettivi e senza l’imputazione per trasparenza del reddito determinato con le regole del Tuir. Il regime opzionale di tassazione sostitutiva è consentito soltanto se i bilanci delle controllate estere sono sottoposti a revisione e certificazione da parte di operatori professionali autorizzati.

Fonte: Il Sole 24ORE

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