La versione definitiva del nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – nel testo del Dlgs internazionalizzazione all’esame definitivo del Consiglio dei ministri del 19 dicembre – contiene importanti novità rispetto alla versione iniziale trasmessa alle Commissioni parlamentari. Le osservazioni all’articolo 5 dello schema di decreto legislativo formulate dai parlamentari sono state totalmente accolte dal Governo, con l’eccezione dell’istituzione di un credito d’imposta per le società sportive per compensare parzialmente gli effetti negativi derivanti dal nuovo regime.
Trasferimenti infragruppo
Per i lavoratori che si trasferiranno in Italia nell’ambito del medesimo gruppo o per lavorare alle dipendenze del medesimo datore di lavoro presso cui lavoravano prima di trasferirsi in un altro Paese è stato previsto un periodo di permanenza all’estero più lungo al fine di poter beneficiare del regime all’atto del rientro in Italia, rispetto a quello di tre anni ordinariamente applicabile:
– i lavoratori che non siano stati in precedenza impiegati in Italia a favore dello stesso soggetto o di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo potranno beneficiare del nuovo regime degli impatriati qualora il periodo di permanenza all’estero sia pari a sei periodi d’imposta;
– tale periodo sale a sette periodi d’imposta per coloro che, prima del trasferimento all’estero, siano stati invece in Italia alle dipendenze di un soggetto appartenente al medesimo gruppo oppure del medesimo soggetto presso cui saranno assunti al momento del rientro in Italia.
Lavoratori con figli minori
Per coloro che si trasferiranno in Italia con un figlio minore la percentuale di concorrenza del reddito di lavoro dipendente alla determinazione della base imponibile Irpef scenderà dal 50 per cento al 40 per cento (con una detassazione, cioè, del 60%).
Il medesimo incremento dell’agevolazione si applicherà anche a coloro che diventeranno genitori o che adotteranno un minore durante il periodo di fruizione del regime in commento.
In entrambi i casi è necessario che il figlio minore sia residente in Italia
Periodo transitorio
Il nuovo regime si applica nei confronti di coloro che trasferiranno la residenza fiscale in Italia nel 2024. Tuttavia, per coloro che trasferiranno la residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023 resta ferma l’applicazione del previgente regime agevolativo.
Nel caso dei rapporti di lavoro sportivo rileva invece la stipula del relativo contratto entro la medesima data.
Per i soggetti non iscritti all’Aire che intendono usufruire del regime agevolativo con le vecchie regole si pone sicuramente un problema interpretativo in merito al trasferimento della residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre prossimo in quanto, in tale ipotesi, la residenza anagrafica in Italia è già sussistente, e quindi non vi sarebbe un “trasferimento” della stessa. Da un punto di vista interpretativo potrebbe essere sostenuto che la cancellazione della residenza anagrafica estera entro il 31 dicembre possa essere sufficiente ad integrare il requisito del trasferimento della residenza anagrafica in Italia. Sul punto sarebbe sicuramente auspicabile un chiarimento dell’agenzia delle Entrate.
La proroga del regime
Il nuovo regime, a differenza di quello in vigore in precedenza, non prevede la proroga quinquennale al ricorrere di determinate condizioni. Tuttavia, limitatamente ai soggetti che trasferiranno la residenza anagrafica nel 2024, il nuovo regime agevolativo troverà applicazione per ulteriori tre periodi d’imposta nel caso in cui il contribuente sia divenuto proprietario, entro il 31 dicembre 2023 e, comunque, nei 12 mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.
Fonte: Il Sole 24ORE