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Bonus impatriati per assunti infragruppo ma con vincoli

Limiti differenziati tra occupati all’estero e quelli in Italia poi trasferiti: nel Dlgs si va verso l’obbligo di permanenza per 4 anni.

Obbligo di permanenza in Italia per quattro anni. Possibilità di sfruttare la detassazione anche per gli assunti dallo stesso datore o infragruppo, ma con vincoli sui periodi di permanenza all’estero differenziati tra chi è stato assunto all’estero e tra chi è stato assunto in Italia e poi si è trasferito oltreconfine. Spazio a un incremento dell’agevolazione per chi ha figli e chi rientra con figli al seguito (si veda quanto anticipato sul sito web del Sole 24 Ore il 10 dicembre). No al credito d’imposta per le società sportive professionistiche chiesto nelle osservazioni del parere parlamentare. Sono le modifiche a cui il Governo sta lavorando, dopo le tante critiche e richieste arrivate, di rivedere la stretta sul regime impatriati per il rientro dei cervelli nella versione finale del decreto internazionalizzazione, atteso all’esame del Consiglio dei ministri di martedì 19 dicembre (e in preConsiglio già nel pomeriggio di lunedì 18).

È quanto emerso nel corso del convegno dedicato alle novità sulla fiscalità internazionale organizzato dal dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive dell’Università La Sapienza di Roma e dall’associazione italiana dei professori e degli studiosi di diritto tributario (Aipsdt). Convegno nel corso del quale è intervenuto il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, che, sollecitato proprio sui ritocchi al testo del decreto internazionalizzazioni, ha anticipato l’ipotesi di lavoro che la permanenza in Italia (attualmente nel testo in vigore fissato a due anni) venga portato dai cinque anni previsti dallo schema di Dlgs consegnato alle Camere per i pareri a quattro anni cercando di allinearlo con la durata del regime agevolato prevista per cinque anni.

Il viceministro ha anche precisato che «fermo restando l’impianto che varrà a partire dal 1° gennaio 2024, abbiamo fatto un focus particolare per quanto riguarda le assunzioni nell’ambito dei gruppi, prevedendo un intervallo temporale più lungo laddove l’assunzione fosse avvenuta direttamente all’estero da parte di un gruppo italiano, e quindi una permanenza all’estero un po’ più lunga rispetto al periodo triennale che viene previsto in via ordinaria. O addirittura un periodo ancora un po’ più lungo, laddove l’assunzione iniziale sia avvenuta in Italia e poi il trasferimento sia avvenuto all’estero». Al tempo stesso, però la versione finale del decreto internazionalizzazione verrà incontro a coloro che hanno figli che porteranno al seguito in Italia o che nascono in Italia, con un’agevolazione più ampia. E avrà un occhio di riguardo anche per coloro che hanno acquistato un’unità immobiliare in Italia per trasferirsi.

Chiusura, invece, sulla possibilità di prevedere un credito d’imposta per le società sportive professionistiche in regola con gli obblighi fiscali e contributivi: una richiesta arrivata nelle osservazioni (non vincolanti per il Governo) dei pareri parlamentari per “compensare” l’addio all’agevolazione che era stata prevista dal decreto Crescita del 2019 già a partire dalla finestra di calciomercato di gennaio.

Nel decreto internazionalizzazione sono in arrivo anche altri ritocchi. A partire dal regole sulla residenza delle persone fisiche (in cui il criterio di presenza effettiva ha suscitato un vivace confronto tra Giuseppe Marini, ordinario a Roma Tre, e Giuseppe Melis, ordinario alla Luiss, con un tentativo di mediazione finale di Eugenio Della Valle, ordinario alla Sapienza, con un riferimento alle convenzioni): il testo finale del Dlgs recepirà un esplicito riferimento all’ articolo 43 del Codice civile, ossia il luogo in cui il contribuente abitualmente dimora, mentre per quanto riguarda il domicilio verrà “segretata” solo la parte della norma codicistica che fa riferimento agli interessi personali e familiari.

Confermato poi anche il regime di penalty protection (sulla scorta di transfer pricing e patent box) per i disallineamenti da ibridi. Mentre sulla global minimum tax ci sarà un aggiornamento alle ultime linee guida Ocse e sarà comunque un’evoluzione continua. E si profila, una volta entrata in vigore, una circolare per fare chiarezza sulle tre tipologie d’imposta e la determinazione della base imponibile.

Fonte: Il Sole 24ORE

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