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Auto elettriche, l’agente di commercio deduce i costi e detrae l’Iva per le ricariche

Deduzione costi e detrazione Iva su ricariche delle auto elettriche con le medesime regole adottate per il carburante tradizionale.

L’agente di commercio può dedurre il costo e detrarre l’Iva relativa alle ricariche delle auto elettrica con le medesime regole che adotta per il carburante tradizionale.

Con la risposta a interpello 477/2023, l’agenzia delle Entrate dà una lettura estensiva del termine «carburante» ai fini fiscali, tale da ricomprendere anche l’energia elettrica.

Il caso è quello di un agente di commercio che, ad oggi, utilizza la propria autovettura per lo svolgimento dell’attività, deducendo, ai fini delle imposte dirette, l’80% del costo carburante e detraendo integralmente l’Iva.

La sua intenzione è quella di sostituire l’auto a benzina con un’auto elettrica e trattare ai fini fiscali, l’energia elettrica impiegata per ricaricare l’auto alla stregua del carburante.

La risposta delle Entrate sul punto è molto lineare.

Dopo aver richiamato le norme che disciplinano gli aspetti fiscali del tema ( articolo 164 del Tuir quanto alle imposte dirette e articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972 in riferimento all’Iva), confermano che un soggetto, esercente attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, ha diritto i) di dedurre dal reddito d’impresa, nella misura dell’80% il costo del carburante impiegato per l’auto utilizzata nell’ambito della propria attività; ii) di detrarre l’Iva in misura piena.

Se tale principio vale per il carburante, lo stesso deve dirsi anche per l’energia elettrica, che al pari del primo svolge una funzione di “autotrazione” dell’autovettura. Se così non fosse, infatti, si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli, cosa che l’agenzia delle Entrate ha voluto evitare già con la circolare 27/E/2022 in riferimento all’erogazione di buoni carburante.

Si badi che sia la detraibilità dell’Iva sia la deducibilità delle spese per carburante/elettricità per autotrazione valgono sono se il loro consumo è pagato mediante carte di credito, di debito, prepagate, etc. Nel caso di specie, il rispetto di questa condizione si ritiene soddisfatto laddove la fattura ricevuta dall’agente per l’acquisto dell’energia elettrica dal relativo fornitore, nell’ambito della quale sono compresi i consumi afferenti all’autovettura, sia pagata secondo le formalità previste nel provvedimento Entrate 73203/2018.

Un’ultima considerazione da fare riguarda la prova. Spetta al contribuente dimostrare l’entità e il costo dell’energia elettrica utilizzata per il rifornimento della propria vettura ai fini della deducibilità/detraibilità della spesa, per interno ovvero pro-quota (quest’ultima ipotesi verificandosi qualora l’auto avesse un uso promiscuo.

Fonte: Il Sole 24ORE

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