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Aliquote Iva, in legge di Bilancio solo un altro ritocco

Imposta uniformata al 10% per gli integratori e azzerata per la chirurgia estetica. Il riassetto generale dell’imposta è rimandato al 2024.

Dal 1° gennaio 2024 primi ritocchi al sistema delle aliquote Iva per il settore sanitario, parasanitario ed energetico, aspettando una sistematica riforma che – in attuazione della delega fiscale, nel corso dello stesso 2024 – recepisca i princìpi della direttiva 542/2022. Il tutto con l’obiettivo di fornire maggiori certezze all’operatore economico ed effettivi vantaggi economici al consumatore finale.

Tra le novità ci sono due importanti specificazioni, già introdotte con la conversione del decreto Anticipi (Dl 145/2023), che riguardano il trattamento Iva degli integratori alimentari e delle prestazioni di chirurgia estetica.

Inoltre, nel disegno di legge di Bilancio per il 2024, c’è un ulteriore aggiustamento di due voci della tariffa Iva, con innalzamento dell’aliquota dal 5 al 10%: si tratta in particolare dei prodotti per l’igiene femminile e dei prodotti alimentari per i lattanti e i bambini della prima infanzia.

L’ultima novità riguarda i prodotti energetici, per i quali ad oggi – nonostante la presentazione di singoli emendamenti nei vari provvedimenti all’esame del Parlamento – non è prevista la conferma delle agevolazioni in vigore fino al 31 dicembre del 2023.

Integratori alimentari

La questione dell’aliquota Iva applicabile agli integratori alimentari è stata oggetto, negli ultimi due anni, di decine di risposte delle Entrate che – sulla base dei pareri merceologici delle Dogane – hanno di volta in volta riconosciuto o negato l’aliquota ridotta del 10 per cento. A creare particolari difficoltà a operatori e uffici era il fatto che la tariffa non fosse del tutto chiara e che la nomenclatura combinata richiamata in tariffa fosse una voce residuale.

Proprio per questo, con l’articolo 4-quater del decreto Anticipi il legislatore ha voluto chiarire – modificando il numero 80) della tabella A, parte III del Dpr 633/72 – che la cessione degli integratori alimentari di cui al Dlgs 169/2004 sconta l’aliquota del 10% indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati (in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata). In questo modo si è voluto – tra l’altro – ammettere chiaramente all’agevolazione, ad esempio, gli integratori alimentari liquidi pronti da bere.

Prestazioni di chirurgia estetica

Per le prestazioni di chirurgia estetica le modifiche risultano più complesse rispetto a un semplice cambio di aliquota. In effetti, in questo caso il legislatore ha voluto chiarire quando i chirurghi estetici possono essere ammessi al beneficio dell’esenzione.

Per questi soggetti l’articolo 4-quater contiene una doppia disposizione. Da una parte, per il futuro , impone che tali prestazioni, per essere esenti, siano accompagnate da una specifica attestazione medica che dimostri che l’intervento è diretto a curare malattie o problemi della salute oppure a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica del paziente. Dall’altra parte, prevede che tali elementi, a dire il vero anche in conformità alla circolare 4/E/2005 delle Entrate, possono essere considerati impliciti negli interventi eseguiti fino all’entrata in vigore del decreto Anticipi stesso.

Legge di Bilancio

Le modifiche inserite nel Ddl di Bilancio ora in Parlamento sono più puntuali perché riportano al 10% alcuni prodotti che la manovra del 2023 aveva ridotto al 5 per cento.

Ciò accade per alcuni prodotti alimentari per l’infanzia (latte in polvere o liquido, estratti di malto eccetera) o prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile.

Fonte: Il Sole 24ORE

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