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Nel concordato diretto è possibile rinunciare ai ricorsi verso i manager

Ok del Tribunale di Roma alla proposta che «salva» gli amministratori. Il piano può contenere la richiesta di non esercitare l’azione.

Nella proposta di concordato in continuità aziendale diretta, in cui la prosecuzione dell’attività avviene senza cambio degli amministratori, è lecito chiedere ai creditori di non esercitare l’azione di responsabilità verso gli amministratori. Lo ha affermato il Tribunale di Roma nella decisione n. 254 del 24 ottobre scorso sul piano concordatario di una società in stato di crisi, dopo che erano stati accertati illeciti a suo carico. I creditori avrebbero quindi potuto esercitare l’azione di responsabilità verso gli amministratori che è, invece, stata esclusa dalla proposta di concordato.

Il calcolo dell’attivo realizzabile

Il Tribunale è tenuto, in base all’articolo 47 del Codice della crisi, a verificare la ritualità di proposta di concordato in continuità e la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.

Secondo l’articolo 84 del Codice della crisi, il piano deve prevedere il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la prosecuzione dell’attività.

Nel calcolo dell’attivo realizzabile per i creditori con la liquidazione giudiziale, dal quale dovranno poi dedursi i crediti prededucibili per le spese di procedura e per le spese generali, rientrano non solo le somme ritraibili dai crediti commerciali e dalla vendita dei beni (secondo il valore alla data di deposito della domanda), ma anche quelle che possono conseguirsi con le azioni di responsabilità verso gli amministratori.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma nell’attivo così determinato le somme ricavabili dalle azioni di responsabilità erano pari ad un quarto dell’intero ammontare.

Sicché la rinuncia ad esperirle costituiva un elemento decisivo per la valutazione complessiva del piano. I giudici romani si sono allora chiesti se la nozione di valore di liquidazione alla quale si riferisce il comma 5 dell’articolo 84 del Codice della crisi per stabilire le spettanze da garantire ai creditori privilegiati in relazione a tutte e tre le ipotesi di concordato (con continuità aziendale, con liquidazione del patrimonio, con l’attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma) coincidesse con quella del comma 6 della stessa norma che riguarda solo il concordato con continuità.

La tutela dei creditori

Il comma 5 stabilisce che in tutti i casi di concordato i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto delle spese di procedura. E la quota residua di credito, quella cioè che non sarebbe comunque soddisfatta dalla liquidazione del bene gravato dalla causa di prelazione, recede al regime di credito chirografario

Il comma 6 stabilisce per il concordato con continuità la regola del cosiddetto relative priority rule: il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, ma se dalla prosecuzione dell’attività aziendale si ricavano utili per un valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

Secondo il Tribunale di Roma l’utilizzo del criterio distributivo del comma 6 dell’articolo 84 presuppone necessariamente la degradazione di almeno una parte del ceto creditorio privilegiato in chirografario; se così non fosse, se tutti i creditori privilegiati fossero pagati per intero, non vi sarebbe motivo di fare ricorso alla regola della sufficienza di un pagamento non integrale, purché più favorevole, dei creditori di grado superiore.

Quindi se i criteri di valutazione del valore di liquidazione per il comma 5 e per il comma 6 sono eguali, l’eccedenza, sulla quale si opererà la distribuzione sui crediti privilegiati degradati e su quelli chirografari in misura pari, deve consistere negli utili tratti dalla continuità dell’azienda dalla domanda di concordato in poi.

Il Tribunale di Roma dunque ha verificato che il piano poteva garantire ai creditori privilegiati tutto il valore della liquidazione che sarebbe loro spettato, compreso quello derivante dall’azione di responsabilità degli amministratori, e ha dichiarato aperta la procedura di concordato.

I PUNTI

L’azione di responsabilità

Nel piano di concordato con continuità diretta può essere prevista lecitamente, oltre alla conservazione in capo al debitore della titolarità dell’azienda, anche la proposta ai creditori di non esercitare l’azione di responsabilità.

L’attivo realizzabile
Nel calcolo del valore dell’attivo realizzabile con la liquidazione giudiziale vanno comunque calcolati gli importi che potrebbero essere conseguiti con l’esercizio di azioni di responsabilità, alle quali il debitore ha chiesto di rinunciare.

I creditori privilegiati
Ai creditori privilegiati il piano concordatario deve assicurare un valore pari a quello realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto delle spese di procedura.

Fonte: Il Sole 24ORE

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