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Giurisdizione tributaria sui soli atti di recupero non sui dinieghi. A precisarlo sono le Sezioni Unite civili della Cassazione.

Non rientrano nella giurisdizione tributaria le controversie relative all’impugnazione del diniego delle Entrate del contributo Covid (cosiddetto scarto telematico). A precisarlo sono le Sezioni Unite civili della Cassazione con la sentenza n. 34851 depositata il 13 febbraio, intervenute a seguito di rinvio pregiudiziale della Cgr di primo grado di Agrigento. Nella circostanza l’alto consesso ha chiarito che il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 363 bis del Cpc trova applicazione anche al processo tributario. La Cgt di Agrigento aveva chiesto l’intervento della Suprema Corte per chiarire se spettasse al giudice tributario la giurisdizione sulle controversie avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego (comunicazione di scarto) del contributo a fondo perduto Covid (articolo 25 del Dl 34/2020).

Le Sezioni unite hanno innanzitutto ritenuto applicabile al processo tributario l’istituto del rinvio pregiudiziale. I dubbi traevano origine, in sintesi, dal fatto che una disposizione sostanzialmente analoga all’articolo 363-bis del Cpc, originariamente inclusa nel Ddl di riforma del processo tributario era stata stralciata e alla mancanza, nella legge 206/2021 (che ha introdotto l’articolo 363 bis), di una specifica delega per l’introduzione di tale istituto nel processo tributario.

Secondo i giudici di legittimità, il generale rinvio operato dalle norme sul contenzioso tributario al Cpc e soprattutto la funzione svolta dalla Suprema Corte, quale organo di vertice anche della giurisdizione tributaria, comportano l’applicazione dell’istituto in questione anche al processo tributario.

Le Sezioni Unite hanno poi escluso la giurisdizione del giudice tributario per le ipotesi di impugnazione del diniego del contributo Covid. Ciò sia perché la norma che disciplina il contributo prevede l’applicazione della giurisdizione tributaria ai soli atti di recupero (escludendo così le controversie sui dinieghi), sia perché l’ambito della giurisdizione tributaria è circoscritto alle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati tra i quali non vi rientra il contributo in questione.

Fonte: Il Sole 24ORE

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