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Dal 2024 interessi legali dimezzati dal 5 al 2,5%

Dimezzamento, dal 5 al 2,5%, del tasso legale degli interessi dal 1/01/2024: Disposta dal Mef la correzione periodica dovuta all’inflazione.

Dimezzamento, dal 5 al 2,5%, del tasso legale degli interessi dal 1° gennaio 2024: è questa la periodica correzione che, come accade pressoché a ogni fine anno, è stata disposta anche in quest’ultimo scorcio del 2023 dal ministro dell’Economia (decreto 29 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 288 dell’11 dicembre scorso).

Il tasso legale degli interessi, infatti, deve essere costantemente mantenuto in correlazione all’andamento del tasso di inflazione e del rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata inferiore ai 12 mesi ( articolo 1284 del Codice civile).

Si ricorda che il tasso legale attualmente vigente è fissato al 5% ed è in vigore dal 1° gennaio 2023. Nel 2022 era stabilito nell’1,25%, nel 2021 allo 0,01%, nel 2020 allo 0,05 per cento.

L’impatto della diminuzione del tasso legale vale anzitutto per i crediti liquidi ed esigibili ( articolo 1282 del Codice civile), cioè determinati nel loro ammontare e il cui pagamento non sia impedito da termini a favore del debitore o da condizioni sospensive: infatti, questi crediti producono interessi, di diritto, appunto nella misura legale.

Il saggio legale si applica anche agli interessi “compensativi”, vale a dire quelli che spettano al venditore ( articolo 1499 del Codice civile) sul prezzo pattuito, anche se non ancora esigibile, nel caso in cui il bene venduto e consegnato al compratore produca frutti o altri proventi.

Producono interessi in misura legale pure i crediti di somme per i quali sia pattuita la fruttuosità, senza che i contraenti ne abbiano stabilita la misura: lo afferma l’articolo 1282, comma 2, del Codice civile.

Anche gli interessi “moratori” (per pagamenti diversi da quelli da effettuare nell’ambito di transazioni commerciali, che sono stabiliti dal Dlgs 231/2002) sono dovuti, dal giorno della mora, nella misura legale, pur se non erano dovuti precedentemente e pur se il creditore non prova di aver subito alcun danno. Se tuttavia, prima della mora, erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa superiore misura ( articolo 1224 del Codice civile).

Il cambiamento della misura degli interessi legali avrà un impatto anche sul calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà, che è appunto basato su tale parametro: puntualmente, tra qualche giorno un provvedimento delle Entrate andrà ad aggiornare i coefficienti per questo calcolo, contenuti nel “prospetto” allegato al Dpr 131/1986, il Testo unico dell’imposta di registro.

Fonte: Il Sole 24ORE

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