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Terzo settore, un fondo a sostegno delle assunzioni di disabili

L’obiettivo è incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità nell’esercizio delle attività d’interesse generale.

Disabilità e incentivi al lavoro: istituito il Fondo a sostegno degli enti del Terzo settore che assumono disabili entro il 31 dicembre. Tra le novità previste dal decreto Lavoro e che coinvolgono il Terzo settore, una misura è quella che si propone di incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità nell’esercizio delle attività d’interesse generali del Terzo settore ( articolo 28 del Dl 48/2023, convertito dalla legge 85/23).

Ambito di applicazione e modalità di accesso

A livello soggettivo, il contributo previsto a valere del Fondo spetta a:

• enti del Terzo settore, iscritti nel relativo Registro unico (Runts), incluse organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nella procedura di trasmigrazione automatica al Runts;

• Onlus iscritte nella relativa anagrafe e considerate, in via transitoria, enti del Terzo settore.

Il contributo è previsto agli enti beneficiari in relazione a ogni persona con disabilità, under 35 anni, assunta ex legge 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre prossimo. Con la specifica che l’assunzione è subordinata allo svolgimento di attività conformi allo statuto. Vale a dire di attività d’interesse generale degli Ets, riconducibili ai settori in base all’ articolo 5, comma 1, Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Quanto alle tempistiche, va considerato che l’accesso ai contributi previsti a valere sul Fondo non è ancora efficace. Occorre infatti attendere l’emanazione di un provvedimento ad hoc da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o ministero delegato per le Disabilità e ministero del Lavoro per conoscere modalità e termini di ammissione, nonché quantificazione e erogazione del contributo. Con la precisazione che, in ogni caso, tale provvedimento dovrà essere adottato entro il 1° marzo prossimo.

Ulteriori incentivi per l’assunzione

Il decreto Lavoro 2023 prevede, poi, anche un’altra misura che incentiva l’assunzione delle persone con disabilità e il coinvolgimento degli Ets. Più nel dettaglio, è riconosciuto un contributo per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività di mediazione svolta, dai seguenti soggetti:

• enti del Terzo settore e imprese sociali che, per statuto, svolgono espressamente l’attività di interesse generale avente ad oggetto i servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o con disabilità (articolo 5, comma 1, lettera p, del Codice del Terzo settore e articolo 2, comma 1, lettera p, del Dlgs 112/2017);

• patronati, enti bilaterali, associazioni senza scopo di lucro che hanno per oggetto, tra gli altri, la tutela del lavoro e della disabilità ( articolo 6, comma 1, lettera e, del Dlgs 276/2003).

Al ricorrere del requisito soggettivo, la normativa precisa che spetta un contributo sotto forma di esonero contributivo pari a:

• 60 % dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro sotto forma di esonero totale dei contributi previdenziali, in base all’articolo 10, comma 1, Dl 48/2023;

• 80% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori sotto forma di esonero parziale dei contributi previdenziali, in base all’articolo 10, comma 2, Dl 48/2023.

A differenza dell’agevolazione dell’articolo 28, tale misura coinvolge gli Ets nella loro qualità di mediatori nel processo di inserimento lavorativo e non quali datori di lavoro direttamente. Ai fini del riconoscimento del contributo, l’attività di mediazione deve peraltro effettuarsi secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti. Con la specifica che spetta agli Ets e agli altri enti mediatori assicurare, per tutta la durata di fruizione dell’incentivo, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell’inserimento lavorativo.

Fonte: Il Sole 24ORE

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