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Cessione di terreni, possibile indicare nell’atto un valore inferiore a quello rivalutato

L’agenzia delle Entrate può applicare le imposte indirette sui trasferimenti in base al valore periziato, e non sul valore indicato in atto.

La domanda

Dieci anni fa ho effettuato la rivalutazione di un terreno ex agricolo acquistato nel 1989 diventato edificabile pagando l’aliquota del 4% sul valore allora stimato a 123 euro al mq, valore per altro allora leggermente sotto il prezzo di mercato per non incorrere in eventuali contestazioni. Ora quel terreno è stato venduto a 85 euro al mq che è il suo attuale valore di mercato. Secondo il notaio è probabile una contestazione da parte dell’ufficio delle Entrate in sede di verifica. Siamo a conoscenza della validità della circolare delle entrate 1/e del 22 gennaio 2021 che ammette la non decadenza delle agevolazioni pregresse, ma mi chiedo se come mi pare di aver interpretato, sia acquisito il concetto di valore-mercato all’attualità confermato anche in maniera riduttiva per le tassazioni da applicare.
C. C. VA

La citata circolare n. 1/E/2021 prende le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2321/2020. Quest’ultima pronuncia ha affermato i seguenti principi di diritto:

a) l’indicazione nell’atto di vendita del terreno di un corrispettivo inferiore al valore periziato non determina mai la decadenza dei benefici della rivalutazione, ai fini delle imposte dirette. Questo significa che l’eventuale plusvalenza dovrà essere calcolata mettendo a confronto sempre il valore rivalutato – e non l’originario costo di acquisto – con il corrispettivo di vendita;

b) resta comunque salvo il potere dell’agenzia delle Entrate di chiedere il pagamento delle imposte indirette sui trasferimenti sulla base del valore periziato, e non sul valore indicato in atto. Questo perché la disciplina in esame stabilisce che il valore periziato costituisce valore minimo da assumere ai fini dell’imposta di registro.

Sulla base di queste regole dunque, il lettore potrà indicare nell’atto di cessione un valore inferiore a quello rivalutato.

Fonte: Il Sole 24ORE

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