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Cooperative compliance senza totale disapplicazione sanzioni

In Parlamento, proposto decreto fiscale amplia cooperazione tra contribuenti e fisco, riducendo sanzioni per favorire adesioni.

Approda in Parlamento lo schema di decreto attuativo della delega fiscale (atto del governo n. 100) che contiene modifiche al regime dell’adempimento collaborativo (anche cooperative compliance) volte a incrementare nel tempo la platea dei soggetti interessati dalla procedura nonché a prevedere un maggiore appeal della stessa mediante la riduzione – o la completa disapplicazione – delle sanzioni (si veda il Sole 24 Ore del 21 novembre 2023). Probabilmente, però, in tema di disapplicazione delle sanzioni il legislatore poteva essere anche più benevolo nei confronti di soggetti che si aprono alla completa comunicazione ex ante della loro posizione fiscale con il fisco. O almeno questo si sarebbero aspettati molti operatori già nel regime o che lo stanno approcciando. Vediamo i termini della questione.

Il comma 3 dell’articolo 6 del Dlgs 128/2015 viene modificato, stabilendosi che «fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento fra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente, non si applicano sanzioni amministrative al contribuente che aderisce al regime e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle relative scadenze fiscali, comunica all’Agenzia delle entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante l’interpello di cui al comma 2 ovvero ai sensi dell’articolo 5 comma 2 lettera b), i rischi fiscali e sempre che il comportamento dallo stesso tenuto è esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione».

Nella sostanza si prevede che la disapplicazione delle sanzioni avvenga in maniera completa solo nel caso in cui – ex ante – il contribuente comunichi all’Agenzia i rischi fiscali in modo tempestivo ed esauriente mediante l’interpello abbreviato o la cosiddetta comunicazione di rischio. Ciò è sicuramente apprezzabile, ma ci si poteva aspettare che qualsivoglia risultanza fiscale del contribuente che accede a un regime del genere che si caratterizza per un atteggiamento cooperativo, aperto e virtuoso, potesse beneficiare della totale disapplicazione delle sanzioni. In sostanza l’Agenzia potrebbe accorgersi di un comportamento che non ritiene fiscalmente corretto, ciononostante la casistica sembrerebbe meritevole della totale disapplicazione delle sanzioni. Anche perché non è infrequente che vi siano fattispecie di natura eminentemente valutativa, sia a livello di comportamento contabile (da cui scaturisce il fiscale per derivazione) sia a livello di mera interpretazione della norma, tali per cui considerate le mille sfumature di grigio non è così semplice stabilire quali possano essere effettivamente stigmatizzate dall’Agenzia. Pretendere di sottoporre tutte queste fattispecie a una forma di vaglio preventivo appare una soluzione atta a ingessare, forse immotivatamente, una procedura che in primis dovrebbe premiare l’atteggiamento collaborativo e di totale disclosure del contribuente.

Sono casistiche invero assai sentite in quanto da situazioni quantomeno dubbie spesso scaturiscono segnalazioni alla Procura della Repubblica che per realtà di una certa dimensione e standing costituiscono un grosso handicap, anche solo reputazionale. A cui peraltro si dà una risposta al comma 4, ma solo limitatamente ai componenti attivi (non anche a quelli passivi). Occorre anche aggiungere che una copiosa produzione di interpelli e comunicazioni ex ante su molteplici casistiche potrebbe ingenerare un ingolfamento dell’Agenzia che già oggi spesso fatica a produrre le risposte nei tempi normativamente previsti.

Dunque sembrerebbe più opportuno, per molteplici ragioni, assicurare comunque uno scudo sanzionatorio pieno ai contribuenti virtuosi che si aprono ad una radiografia totale da parte del fisco, prevedendo sempre e comunque la disapplicazione delle sanzioni.

A maggior ragione questo ragionamento potrebbe essere esteso ai casi virtuosi in cui, prima dell’ingresso nel regime, il contribuente faccia una piena disclosure dei rischi passati guadagnando anche qui la totale disapplicazione delle sanzioni. E non solo a metà come al momento prevede il nuovo comma 3-ter dell’articolo 6.

Fonte: Il Sole 24ORE

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