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Zone alluvionate, versamenti entro lunedì 11 dicembre

Nei territori nel Centro Italia colpiti a maggio: niente sanzioni e interessi. Versamenti dei tributi e contributi entro lunedì 11 dicembre.

Entro lunedì 11 dicembre i soggetti con sede legale o anche solo operativa nei territori delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali di maggio devono eseguire, in unica soluzione e senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti dei tributi e contributi che hanno beneficiato della sospensione prevista dal Dl 61/2023. La sospensione, inizialmente al 20 novembre, con la conversione del Dl 132/2023, è stata estesa al 10 dicembre, termine che, cadendo in domenica, deve intendersi differito a lunedì 11 (si veda il Sole 24 Ore del 17 novembre scorso).

La sospensione riguarda tutti gli adempimenti in scadenza nel periodo 1° maggio-31 agosto relativi a tributi in genere, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria Inail e, pure in assenza di espressa previsione normativa, deve ritenersi applicabile anche alla prima rata dell’Imu in scadenza al 16 giugno scorso.

Nel merito dei tributi, beneficiano della sospensione una pluralità di adempimenti che riguardano, in via di carattere generale, tutti i quelli in scadenza nel periodo predetto che vanno, quindi, da quelli derivanti da dichiarazioni (ad esempio, redditi e Irap) in scadenza a giugno e luglio per tutte le tipologie di contribuenti: persone fisiche, società di persone e di capitali o derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva, mensili e trimestrali, nonché quelli relativi a imposte indirette quali quelle di Bollo e Registro.

La sospensione riguarda anche i versamenti delle ritenute operate dal sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, comprese le addizionali regionali e comunali.

Relativamente ai contributi previdenziali, oltre a quelli dovuti dai datori di lavoro (compreso il lavoro domestico), la sospensione (circolare Inps n. 67/2023) riguarda anche quelli dovuti da artigiani, commercianti e agricoltori nonché i versamenti alla gestione separata dovuti dai committenti per i compensi corrisposti per i rapporti di co.co.co. e simili ovvero dai professionisti iscritti a tale gestione.

Beneficiano della sospensione anche la seconda e terza rata dell’autoliquidazione dei premi Inail in scadenza al 16 maggio e 21 agosto per coloro che avevano optato per il versamento rateale come chiarito dall’istituto con propria circolare 33/2023.

Hanno diritto alla sospensione i soggetti che alla data del 1° maggio avevano sede legale o anche solo operativa nei comuni interessati dall’evento alluvionale individuati nell’elenco allegato al Dl 61/2023.

Ai fini Imu, si ribadisce, ancorché non previsto espressamente, il diritto alla sospensione, in via prudenziale ed in linea con la ratio e la lettera della norma agevolativa, dovrebbe ritenersi limitato ai soggetti residenti in comune colpito e per i soli immobili dagli stessi detenuti nel comune di residenza.

Ancora, relativamente all’Imu, la sospensione dovrebbe riguardare anche la presentazione, ove richiesta, della dichiarazione per gli anni 2021 e 2022 che era in scadenza al 21 giugno scorso.

Fonte: Il Sole 24ORE

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