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Non perde la personalità giuridica l’ente cancellato dal Registro unico

Questo perché mantiene la patrimonialità perfetta nonostante l’espunzione. Necessaria una corretta valutazione degli effetti giuridici.

Cancellazione dai Registri e personalità giuridica: necessario un raccordo tra i diversi elenchi nonché una corretta valutazione degli effetti giuridici. Con la Riforma del Terzo settore e dello sport si assiste ad una proliferazione di Registri attraverso cui gli enti possono ottenere la personalità giuridica. Si passa, infatti, dal riconoscimento tradizionale mediante iscrizione nel Registro della prefettura/regione (ex Dpr 361/2000) a quello mediante procedure semplificate nel Runts o nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Ras). Un panorama, quello appena delineato, che sembra lasciare aperto il problema del caso in cui un ente che abbia ottenuto il riconoscimento della personalità attraverso l’iscrizione nel Runts o nel Ras venga, successivamente, cancellato dallo stesso.

In tal caso, pur in assenza di una previsione normativa puntuale, appare poco condivisibile l’idea che gli enti perdano la personalità giuridica in conseguenza della cancellazione dal registro (sul presupposto che sia l’articolo 22 del Dlgs 117/2017 che l’articolo 14 del Dlgs 39/2021 ancorano l’ottenimento della personalità giuridica all’iscrizione nel Runts o nel Ras). La perdita automatica della patrimonialità perfetta in conseguenza della cancellazione dal registro, infatti, avrebbe evidenti effetti negativi sul regime della responsabilità di chi agisce per conto dell’ente.

Del resto, le previsioni contenute nell’articolo 22 del Cts e nell’articolo 14 Dlgs 39/2021 per gli enti dotati già di personalità giuridica ai sensi del Dpr 361 e che scelgono di accedere al Runts/Ras stabiliscono una «sospensione» automatica dell’iscrizione dell’ente dai registri delle persone giuridiche, con la conseguenza che, in caso di cancellazione da detti registri, tornerà ad essere efficace l’iscrizione nei registri prefettizi o regionali, così salvando la personalità giuridica. A ben vedere, sembra potersi valorizzare il principio generale secondo cui esiste un unico concetto di personalità giuridica, indipendentemente dalla modalità con cui questa viene acquisita: di conseguenza l’ente dovrebbe mantenere la patrimonialità perfetta nonostante la cancellazione dal registro di appartenenza, purché si iscriva in uno degli altri registri. In tal senso, per fugare ogni dubbio sarebbe auspicabile un intervento normativo di carattere generale che preveda espressamente il mantenimento della personalità giuridica per gli enti che, cancellati dal registro di appartenenza, ottengano l’iscrizione ad altro Registro (Rpg, Runts, Ras) entro un determinato lasso temporale. In questo caso, ovviamente, sarà inevitabile per l’ente adeguarsi ai criteri patrimoniali richiesti da ciascun Registro. Pensiamo al caso di un’associazione sportiva dilettantistica che abbia ottenuto la personalità giuridica mediante iscrizione nel Ras e che –a seguito della sua cancellazione- voglia mantenerla presentando apposita domanda al Runts. In tale ipotesi, laddove l’associazione detenga un patrimonio di 10mila euro, come richiesto dal Dlgs 39/2021, occorrerà integrare lo stesso sino al raggiungimento della soglia minima prevista dal Cts di 15mila euro.

Fonte: Il Sole 24ORE

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