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Non c’è Irap agevolata, per le Spa sportive dilettantistiche

Diniego dell’Agenzia delle entrate alla richiesta della Asd di rimborso dell’imposta come ente non commerciale, in quanto società di capitali.

Alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, senza fine di lucro, non si applica la disciplina Irap di favore dedicata alle Asd. Il richiamo previsto dall’articolo 90, comma 1, della legge 289/2002, riguarda solo ed esclusivamente le norme fiscali peculiarmente disciplinanti il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche, e non anche quelle previste per tutti gli enti non commerciali in generale.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 29254 del 20 ottobre 2023, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
Legittimo il diniego dell’Agenzia delle entrate alla richiesta della società cooperativa dilettantistica di rimborso Irap ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 446/1997, relativo agli enti non commerciali, anziché dell’articolo 5 dello stesso Dlgs, riguardante le società di capitali. Peraltro, nel caso in esame, non opera la legge 398/1991, relativa alle associazioni sportive dilettantistiche, in quanto disciplinante il regime forfettario a cui la società non poteva accedere, a seguito del superamento del limite annuo degli introiti di 250mila euro.

L’articolo 90, comma 1, della legge 289/2002 rende applicabile, alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro (come la contribuente) non solo la legge 398/1991, ma anche le altre disposizioni disciplinanti il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche. Tuttavia, la norma si riferisce solo ed esclusivamente alle disposizioni fiscali peculiarmente disciplinanti il regime tributario di tali Asd, e non anche quelle di tutti gli enti non commerciali.
L’articolo 90, comma 1, inoltre, nel citare le disposizioni della legge 398/1991, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, non richiama anche l’articolo 10 del Dlgs n. 446/1997, in materia di Irap, il quale riguarda tutti gli enti non commerciali, senza indicare un particolare regime giuridico per le associazioni sportive dilettantistiche.
Quest’ultima norma, pertanto, si applica solo alle Asd, che rientrano nel novero degli enti non commerciali in base all’articolo 3, comma 1, lettera e), del Dlgs n. 446/1997, ma giammai alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, che soggiacciono alle disposizioni tributarie previste per gli enti commerciali e società di capitali tra cui l’articolo 5 dello stesso decreto legislativo.

Osservazioni
Tra le agevolazioni fiscali, oggi in vigore per le associazioni sportive dilettantistiche, spiccano la determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell’Iva (legge n. 398/1991) e la decommercializzazione delle attività rese verso corrispettivi specifici (articolo 148, comma 3, Tuir).
Le Asd che restano fuori dal Registro unico del Terzo settore conservano integralmente il predetto regime fiscale, che viene invece disapplicato per tutti gli Ets, in base al Codice del Terzo settore.
In caso di iscrizione al Registro unico del Terzo settore, l’Asd non applica più l’articolo 148, Tuir e la legge n. 398/1991. Il nuovo regime fiscale dipende dalla sezione del Runts nella quale l’ente va a collocarsi, ovvero:
− associazione di promozione sociale (Aps), sussistendone i requisiti
− “altro Ente del Terzo settore”.

Sulle società sportive dilettantistiche, ricordiamo che, l’articolo 90 della legge n. 289/2002 reca disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica, che disciplinano, sotto il profilo giuridico, le associazioni e le società sportive dilettantistiche e agevolano lo sviluppo del settore, anche attraverso interventi in materia tributaria.
In particolare, viene introdotta una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative e che si inserisce nell’ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetti societari.
Le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell’ambito dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del Tuir. L’assenza del fine di lucro non incide sulla qualificazione tributaria degli enti in questione.
Tuttavia, in forza dell’articolo 90, comma 1, secondo il quale “Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”, può trovare applicazione nei confronti delle società sportive dilettantistiche la disposizione contenuta nell’articolo 148, comma 3, del Tuir (cfr circolare n. 21/E del 2003).
Tale disposizione stabilisce la non rilevanza fiscale di corrispettivi specifici versati dagli associati e dagli altri soggetti ivi menzionati, in favore di enti associativi con particolari finalità, tra cui quella sportiva.

Secondo l’Agenzia delle entrate, per beneficiare di detta norma agevolativa le società sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie stabilite dal regolamento di cui al comma 18 dell’articolo 90 con quelle previste dal comma 4-quinquies dello stesso articolo 111 (oggi articolo 148, comma 8).
Sempre secondo l’Amministrazione finanziaria, alle società sportive dilettantistiche di capitali senza fini di lucro non si applica, invece, la disposizione che esclude la perdita della qualifica di ente non commerciale per le associazioni sportive dilettantistiche (attualmente recata dall’articolo 149, comma 4 del Tuir).
Oggi, la Cassazione precisa che non si applica neppure l’articolo 10 del decreto Irap.

Fonte: Il Sole 24ORE

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