Ai fini del superamento del limite di 100mila euro che determina la fuoriuscita dal regime forfettario nell’anno in corso, rileva l’incasso e non l’emissione della relativa fattura. In questo caso, l’Iva si applica su tutta la fattura che determina il superamento del limite senza dover scomporre la base imponibile.
L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 32/E/2023 con cui fornisce alcuni chiarimenti utili a seguito delle novità introdotte al regime forfettario di cui alla legge 190/2014 dalla legge di Bilancio 197/2022, vale a dire l’innalzamento a 85mila euro della soglia di ricavi/compensi da non superare per l’accesso e la permanenza nel regime e la previsione dell’uscita in corso d’anno (e non dall’anno successivo) nel caso di superamento della soglia di 100mila euro.
La norma ha anche precisato che, in caso di fuoriuscita in corso d’anno, l’Iva si rende applicabile a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Il tema aveva generato qualche dubbio e ora interviene la circolare precisando che la fattura che comporta il superamento del limite di 100mila euro in corso d’anno, se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’Iva a debito; qualora, invece, l’incasso avvenga in un momento successivo all’emissione della fattura, gli obblighi ai fini Iva sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell’anzidetta operazione e dovrà essere, altresì, integrata la fattura alla quale l’incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente all’incasso medesimo.
Quindi, ad esempio, a fronte di incassi pari a 90mila euro, se viene emessa una fattura per un incasso pari a 20mila euro, l’Iva si applica su una base imponibile di 20mila euro.
L’applicazione dell’Iva si estende anche a tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento dell’incasso che comporta il superamento nonché a tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.
Rimangono, invece, assoggettate alla disciplina del regime forfettario le operazioni fatturate anteriormente all’incasso che ha comportato il superamento dei 100mila euro.
Il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario comporta la possibilità di rettifica dell’imposta sugli acquisti di beni ammortizzabili e di beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al momento dell’incasso del corrispettivo dell’operazione che comporta il superamento del limite. Si applicano, in questo caso, le regole ordinarie contenute nell’articolo 19-bis2 del decreto Iva ma con una accortezza: la rettifica dell’imposta non detratta va operata tenendo conto del periodo compreso fra la data dell’acquisto e la data di fuoriuscita dal regime forfettario. In sostanza, il calcolo della rettifica della detrazione va effettuato considerando il numero dei mesi intercorrenti tra la data di acquisto del bene e quella di fuoriuscita dal regime forfettario.
Infine, un chiarimento anche sulle imposte dirette: il superamento del limite di 100mila euro nel corso dell’anno comporta l’applicazione delle regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Le ritenute, invece, si applicano solo sui compensi a decorrere dal superamento.
Fonte: Il Sole 24ORE