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Il credito d’imposta per i beni strumentali si dichiara nell’anno di prenotazione

Per i beni “ordinari” non “4.0”, è stata prorogato al 30/11/2023 il termine per l’effettuazione degli investimenti “prenotati” nel 2022.

La domanda

Il credito (del 6%) di cui alla legge 128/20 (ex superammortamento) spetta anche sui beni “prenotati” (ordine accettato dal fornitore più versamento dell’acconto del 20%, etc.) entro il 31 dicembre 2022. Ho dichiarato gli importi del credito in casella 2 del rigo RU5 sezione 1 e dell’investimento in casella 1 del rigo RU140, ma il bene materiale (un veicolo) verrà consegnato e immatricolato – ed entrerà in funzione – solo nell’anno d’imposta 2023. Anche il credito verrà compensato solo successivamente (anche alla trasmissione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2022). È corretto oppure quegli importi vanno dichiarati nell’anno d’imposta 2023?
G. M. – Milano

La legge 178/2020 istitutiva del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ha previsto la possibilità di applicare il cosiddetto meccanismo prenotativo, meccanismo che consente di effettuare l’investimento nell’anno x+1, a condizione che entro il 31 dicembre dell’anno x il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per i beni “ordinari”, non appartenenti alla categoria “4.0”, l’articolo 12, comma 1-bis del Dl 198/2022 ha prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti “prenotati” nel 2022. Date queste premesse la risposta al quesito del lettore è affermativa: l’importo del credito d’imposta relativo a beni “prenotati” nel 2022, la cui consegna dovrà avvenire entro la data del 30 novembre 2023, dovrà essere infatti riportato nel rigo RU5, colonna 2 del modello redditi relativo all’anno d’imposta 2022, vale a dire l’anno di prenotazione e non quella di effettiva consegna. Per quanto riguarda l’importo dell’investimento lo stesso andrà indicato nel rigo RU140, colonna 1. Si conclude con un’osservazione relativa al bene descritto nel quesito, appartenente alla categoria dei veicoli. Si mette infatti in evidenza che l’articolo 1, comma 1053 della legge 178/2020, esclude dall’agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1 del Tuir, ovvero i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 stesso (compresi quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti) e i veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa (ad esempio, le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio) e quelli adibiti a uso pubblico (taxi) di cui alla lettera a). Se ne deduce che pertanto che l’agevolazione spetta per i mezzi di trasporto diversi da quelli contemplati nell’articolo 164, comma 1 del Tuir e previsti dall’articolo 54, comma 1 del Dlgs 285/92 (Codice della strada), quali autobus e autocarri, purché inerenti. Il lettore dovrà quindi valutare se il veicolo acquistato sia o meno escluso dall’agevolazione.

Fonte: Il Sole 24ORE

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