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Tax free, vendite con obbligo di e-fattura e prove d’uscita

Riduzione soglia acquisti detassati per viaggiatori extracomunitari può ampliare le regole del Dpr 633/1972 o aumentare le vendite tax free.

La riduzione della soglia oltre la quale i viaggiatori extracomunitari possono acquistare beni in Italia fruendo della detassazione o del rimborso dell’Iva potrebbe allargare la platea degli operatori interessati alle regole dell’ articolo 38-quater del Dpr 633/1972 o incrementare il volume d’affari di chi già realizza vendite tax free.

Approvata la legge di Bilancio 2024, beneficeranno dell’agevolazione le operazioni d’importo superiore a 70 euro, Iva compresa. Il limite attuale è 154,94 euro. Gli operatori nazionali, dettaglianti e non solo ( principio di diritto 8/2020 e risoluzione 126/1998), potranno quindi disapplicare l’Iva, o restituirla, sulle vendite di beni (la regola non vale per i servizi) a clienti privati residenti o domiciliati fuori Ue (non rileva la cittadinanza), purché destinati al loro uso personale o familiare (un’elencazione esemplificativa dei beni acquistabili è contenuta nella circolare 145/98).

Deve però trattarsi di acquisti che superano l’importo di 70 euro, alla cui determinazione possono concorrere più beni di prezzo unitario inferiore purché documentati nella stessa fattura. Il meccanismo non opera invece in caso di più vendite in momenti diversi, anche se documentate con unica fattura (differita). Per fruire dello sgravio/rimborso, inoltre, i beni devono uscire dall’Ue nei bagagli personali del viaggiatore (le dogane hanno esaminato alcune particolari fattispecie nelle circolari 280/98171/994/2004) entro il terzo mese successivo a quello d’effettuazione dell’acquisto.

E-fattura per sgravi o rimborsi

L’agevolazione spetta nella forma dello sgravio (articolo 38-quater, comma 1) o del rimborso (comma 2), a scelta del venditore. Nel primo caso, la fattura è emessa senz’Iva. Con il rimborso, invece, il commerciante restituisce l’imposta inizialmente applicata.

Sgravio o rimborso implicano sempre l’emissione di fattura elettronica, irrilevante ai fini dello status di esportatore abituale e del relativo plafond, nonché ai fini della verifica delle condizioni per il rimborso ex articolo 30, comma 3, lettera b), compreso quello trimestrale.

La fattura, con gli estremi del passaporto o altro documento del cliente/viaggiatore ( risposta 93/2019), va trasmessa al sistema Otello 2.0, assolvendo così anche l’obbligo esterometro (consulenza giuridica 8/2019 e circolare 26/2022). Non sono ammessi documenti alternativi. Tuttavia, se il dettagliante trasmette telematicamente anche il corrispettivo, per evidenziare la duplicazione, può conservare copia analogica della fattura con il riferimento al documento commerciale emesso senza Iva con codice “N3”, tenendone memoria ( risposta a interpello 13/2020 e consulenza giuridica 3/2022).

Prove di uscita e rettifiche

Il visto di uscita che prova l’esportazione è rappresentato dal codice digitale univoco generato da Otello, salve le procedure in uso presso le dogane di altri Stati Ue se i beni escono da tali Stati (cliente/viaggiatore che parte da un altro Paese comunitario). Non serve invece allo scopo il codice di acquisizione generato dal sistema all’atto della trasmissione dell’e-fattura e che viene riportato sulla copia analogica o elettronica rilasciata al cliente ( risposta 485/2021).

In caso di fattura senza Iva, se non è ricevuta la prova dell’esportazione entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione, entro un mese da tale scadenza il venditore deve regolarizzare l’operazione con nota in aumento – via Otello – per ogni singola fattura (r isoluzione 58/E/2019). In difetto, oltre al pagamento dell’Iva è dovuta la sanzione dal 50 al 100% dell’imposta ( articolo 7, commi 1 e 2, Dlgs 471/97).

Se si sceglie il rimborso, ottenuta la prova dell’uscita dei beni dall’Ue, il cedente restituisce il tributo e opera la variazione in diminuzione, anche cumulativa, direttamente nel registro Iva acquisti senza emettere alcun documento ( risoluzione 65/E/2019); resta ferma la necessità di giustificare la rettifica eseguita e il collegamento con la vendita originaria. Il rimborso può avvenire, su scelta del cliente, tramite le società di tax refund. Con il limite a 70 euro, occorrerebbe però uno sforzo di tutti gli operatori coinvolti per rendere la gestione dell’intero processo ancor più fruibile e conveniente.

Fonte: Il Sole 24ORE

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