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Nuovo patent box, verifica sui costi ammessi ed esclusi

Il Dl 146/2021 offre maggiore deducibilità (110%) per i costi di ricerca e sviluppo su beni immateriali (nuovo patent box) secondo l'Art. 6.

La domanda

La Società Alfa intende aderire per l’anno di imposta 2022 al regime agevolativo opzionale “nuovo patent box” disposto dall’articolo 6 del Dl 146/21. Nello specifico, con riferimento ai costi relativi al bene immateriale “Brevetto” di cui è stata ottenuta da Alfa la privativa industriale in Italia nel mese di gennaio 2022. Il quesito riguarda l’ammissibilità dei costi al regime agevolativo per l’anno 2022 con riferimento alle ulteriori spese connesse alle registrazioni dello stesso bene immateriale “brevetto” in altri Paesi diversi dall’Italia. Le spese in oggetto sono state sostenute nel corso del medesimo anno fiscale 2022, nei mesi successivi all’ottenimento della privativa in Italia (avvenuto a gennaio 2022). Tali costi si pongono pertanto al di fuori del meccanismo premiale in quanto i costi sono stati sostenuti nel medesimo anno 2022. Alfa può includerli in via ordinaria tra quelli oggetto di agevolazione per il regime del “nuovo patent box” relativamente all’anno di imposta 2022?
G. M. – Milano

L’articolo 6 del Dl 21 ottobre 2021, n. 146 ha previsto un’opzione per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali (c.d. “nuovo patent box”) pari al 110% di tali costi. Le spese agevolabili in via “ordinaria” sono quelle elencate nel provvedimento dell’agenzia delle Entrate (15 febbraio 2022 n. 48243, § 4.1). Esiste altresì un meccanismo “premiale” che agevola le spese sostenute in uno o più periodi d’imposta in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali; in questo caso il contribuente può fruire sempre della maggiorazione del 110% ma solamente a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. In tal caso le spese non devono essere sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene la privativa. Di fatto le spese agevolabili con tale meccanismo sono le stesse elencate dal citato provvedimento 48243 con due sole eccezioni. Sono infatti escluse dal meccanismo premiale le spese indicate alla lettera e) § 4.1, ovvero le spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi. Sono, invece, considerate tra le spese agevolabili con tale regime, e quindi non vengono trattate come “ordinarie” le spese necessarie all’ottenimento del titolo di privativa. Venendo al quesito, par di ritenere che i costi descritti dal lettore non rientrino tra quelli soggetti al “meccanismo premiale” perché successivi alla data di ottenimento della privativa. Sembra invece poter attribuire loro la natura di spese ordinarie, ricomprendendo le stesse tra quelle descritte alla lettera e) sopra richiamata (esplicitamente espunte dal meccanismo premiale) vale a dire quelle connesse al mantenimento e/o alla protezione dei diritti su beni immateriali agevolati.

Fonte: Il Sole 24ORE

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