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Forfettari, le ultime verifiche per evitare l’uscita dal regime

Dal 2023, controlli approfonditi per ricavi oltre 100mila euro richiedono immediata fatturazione con applicazione dell'Iva.

Conti di fine anno per i forfettari: se gli incassi superano gli 85mila euro, il regime è perso.

Requisito indispensabile, oltre che per l’accesso, anche per rimanere nel regime forfettario è non superare la soglia di ricavi o compensi fissata nella legge 190/2014, salita da quest’anno dai 65mila agli 85mila euro ( legge 197/2022, comma 54).

I controlli da fare

Per la verifica del superamento del limite sono d’aiuto le circolari dell’agenzia delle Entrate 10/E del 2016 9/E del 2019. Il regime forfettario è improntato al criterio di cassa per cui, ai fini della verifica della soglia, rilevano gli incassi e non le fatture emesse.

Il superamento del limite, a norma del comma 71 della legge 190/2014, comporta la perdita del regime a partire dall’anno successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

Da quest’anno però c’è un’altra soglia da tenere in considerazione. La legge di bilancio 197/2022, ha integrato il comma 71 prima citato prevedendo la fuoriuscita in corso d’anno per i contribuenti che percepiscono ricavi o compensi in misura superiore a 100mila euro.

Quindi da quest’anno, la verifica deve essere più attenta perché è possibile sia uscire dall’anno successivo ma anche da quello in corso e, in quest’ultimo caso, occorre affrontare delle conseguenze.

Chi esce subito

L’uscita dal regime forfettario in corso d’anno comporta, infatti, l’assoggettamento a tassazione Irpef ordinaria di tutti i ricavi/compensi dell’anno e l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto «a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite». Su quest’ultimo aspetto, manca qualche certezza. Ad esempio, non è chiaro se l’Iva debba essere applicata sull’intera operazione che comporta il superamento del limite o se si dovrà procedere ad una scomposizione della base imponibile. In assenza di una più puntuale indicazione e stante il tenore letterale della norma che fa riferimento alla operazione che fa scattare il superamento della soglia e non al superamento stesso, si ritiene si debba procedere all’applicazione dell’Iva su tutta la fattura.

L’applicazione dell’Iva fa scattare il diritto alla detrazione ma anche su questo punto non ci sono dei chiarimenti ufficiali.

Se l’obbligo di applicare l’Iva scatta dall’operazione che comporta il superamento del limite, la detrazione dovrebbe essere riferita alle medesime operazioni. Chiara, invece, l’applicazione delle ritenute sui compensi: le Entrate hanno precisato che, nel caso di fuoriuscita in corso d’anno, le ritenute sono applicabili al momento della corresponsione ( articolo 25 del Dpr 600/1073) e non in modo retroattivo. Per la stessa ragione, per le “operazioni passive”, il professionista non assumerà retroattivamente il ruolo di sostituto d’imposta.

In sintesi, sono tre i casi in cui i forfettari potranno ritrovarsi nel 2023:

1 se i ricavi/compensi percepiti non superano gli 85mila euro anche 2024 potranno applicare il regime forfettario (fermo restando il rispetto degli altri requisiti);

2 se i ricavi/compensi percepiti superano la soglia di 85mila ma non quella di 100mila euro, nel 2024 si dovrà passare dal regime forfettario all’ordinario;

3 Oltre i 100mila euro, il regime ordinario dovrà essere applicato già dal 2023.

Fonte: Il Sole 24ORE

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