Sì al rimborso dell’Iva derivante dall’acquisto di beni ammortizzabili, anche se realizzati su un terreno di terzi. Così si è espressa la Cgt della Lombardia con la sentenza 2341/25/2023 (presidente Evangelista, relatore Vicini).
La vicenda trae origine da una richiesta di rimborso del credito Iva annuale derivante dall’acquisto di beni ammortizzabili, ai sensi dell’ articolo 30, comma 3, lettera c) del Dpr 633/72, negato dall’ufficio in quanto il cespite – un impianto di biogas – risultava costruito su terreno appartenente ad altro soggetto. La società richiedente impugnava il diniego e il ricorso veniva accolto in primo grado sulla base del fatto che fosse irrilevante la collocazione del cespite, contando piuttosto il rapporto di strumentalità e inerenza dei costi sostenuti e, infine, che il bene fosse ammortizzabile.
L’ufficio, facendo implicito riferimento alla proprietà del fondo, proponeva appello ribadendo che un bene può essere qualificato come ammortizzabile soltanto se di proprietà della parte e non anche se goduto in locazione. La pronuncia di primo grado veniva integralmente confermata in appello. Il collegio lombardo, dopo aver richiamato il disposto di cui all’articolo 30, ha dapprima fatto riferimento alla consolidata giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto il costo ammortizzabile, quindi deducibile, anche quando sostenuto in relazione a beni di proprietà di terzi ed assunti in locazione. Quello che rileva, chiosano i giudici, è la strumentalità con l’attività d’impresa, anche solo potenziale o prospettica. Pertanto, nessun rilievo poteva avere il richiamo, operato dall’ufficio, alla mancanza di autonoma funzionalità del bene e alla impossibilità di rimuoverlo al termine della locazione del terreno. Questo perché i cespiti, avendo una vita utile limitata nel tempo, non consentono al proprietario del fondo di beneficiarne una volta che questi ne sia tornato in possesso ( Sezioni unite 11533/2018).
Di conseguenza, ha proseguito il collegio, la giurisprudenza più recente ha concluso che nel caso in cui le opere siano strumentali e inerenti all’attività esercitata – requisito non contestato delle Entrate – sussiste il diritto al rimborso dell’Iva, anche laddove i beni siano stati realizzati su terreno concesso in comodato da terzi e non siano autonomamente funzionali o asportabili al termine del periodo contrattualmente stabilito ( Cassazione 27813/2022). Lo stesso dicasi per l’Iva afferente alla diversa fattispecie delle opere eseguite su beni immobili di proprietà di terzi, per la quale è riconosciuto, anche in questo caso, il diritto alla detrazione o, in mancanza, al rimborso ( Cassazione 215/2021).
La pronuncia lascia tuttavia perplessi quanto alla statuizione sulle spese, compensate anche in presenza di consolidata giurisprudenza di legittimità a favore del contribuente.
Fonte: Il Sole 24ORE