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Forfettari, doppia via per sanare le omissioni nel quadro RS

I forfettari che non hanno compilato il prospetto dei costi nel quadro RS relativamente al 2021 hanno tempo fino al 30/11/2024 per farlo.

I forfettari che non hanno compilato il prospetto dei costi nel quadro RS relativamente all’anno 2021 hanno tempo fino al 30 novembre 2024 per farlo. Ma se l’omissione riguarda l’anno 2022, il termine di legge è scaduto ieri e la correzione richiede l’invio di una dichiarazione integrativa e il pagamento della relativa sanzione.

Professionisti e imprenditori che applicano il regime forfettario sono tenuti a adempiere a specifici obblighi informativi, come previsto dal comma 73 della legge 190/2014. La ratio di questa previsione è quella di consentire all’amministrazione finanziaria di svolgere la propria attività finalizzata all’incremento della compliance dichiarativa e all’analisi del rischio per i soggetti forfettari che, a differenza, di altri, non applicano gli Isa.

A tali obblighi si adempie mediante compilazione di una apposita sezione del quadro RS. I dati da indicare sono diversi a seconda che l’attività svolta sia di impresa o di lavoro autonomo: nel primo caso è necessario indicare il numero dei mezzi di trasporto posseduti o detenuti per lo svolgimento dell’attività, l’ammontare dei costi sostenuti per le materie prime, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi e i costi sostenuti per carburanti e lubrificanti utilizzati per la trazione di autoveicoli; nel secondo caso, vale a dire per l’attività di lavoro autonomo, i costi da indicare sono quelli relativi ai soli consumi (servizi telefonici, energia, carburanti e lubrificanti utilizzati per la trazione di autoveicoli).

L’obbligo informativo non è una novità, ma è stato previsto per la prima volta nel modello Unico 2016, per l’anno 2015 poiché a partire da questo anno è stato introdotto il regime forfettario. Il prospetto in esame, spesso, è frutto di errori o omissioni nella compilazione. Per i contribuenti forfettari, infatti, i costi sostenuti nell’esercizio dell’attività sono ininfluenti ai fini della determinazione del reddito e, pertanto, alcune spese sostenute e fatturate magari non sono messe a disposizione dei soggetti che predispongono la dichiarazione dei redditi. Nelle scorse settimane, l’agenzia delle Entrate ha trasmesso delle lettere di compliance ai contribuenti forfettari al fine di favorire l’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che nel 2021 hanno omesso di indicare i costi nel quadro RS.

La lettera segnalava la presenza del quadro LM nel modello Redditi ma non del prospetto nel quadro RS e invitava i contribuenti a verificare la propria posizione e, eventualmente, a sanarla. L’ articolo 6 del Dl 132/2023 (decreto Proroghe) è intervenuto sul tema concedendo una proroga fino al 30 novembre 2024 per adempiere all’obbligo. Entro questa data, pertanto, l’invio è effettuato senza applicazione della sanzione.

L’ampliamento del termine riguarda il solo periodo di imposta 2021 e non incide sugli altri periodi per i quali, l’obbligo, resta confermato entro il termine ordinario. Questo significa che il prospetto doveva essere compilato anche nel modello Redditi 2023 per l’anno 2022 il cui termine di invio è scaduto ieri, 30 novembre. I contribuenti che non hanno adempiuto devono farlo presentando una dichiarazione integrativa e pagando la sanzione di cui all’ articolo 8 del Dlgs 471/1997 pari a 250 euro, ridotta in funzione della tempestività della regolarizzazione. L’invio corretto entro 90 giorni (24 febbraio 2024) permette di ridurre la sanzione a 1/8.

Resta inteso che, in assenza di costi sostenuti nell’ambito dell’attività, nessuna indicazione deve essere fornita nel prospetto dei costi. Non devono, quindi, essere indicate le spese sostenute al di fuori dell’attività mentre vanno incluse quelle relative ai beni utilizzati promiscuamente.

Fonte: Il Sole 24ORE

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