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Sul patent box documentazione per ogni periodo d’imposta

Società senza rischio o beneficio significativo non registra in bilancio né ricavi né costi derivanti dalla compravendita di beni.

La documentazione idonea per ottenere la penalty protection ai fini del nuovo patent box va redatta per ogni periodo d’imposta. Quindi ciascun periodo fa capo a sé e, per la disapplicazione delle sanzioni in caso di verifica, richiede il possesso della documentazione. Lo afferma una delle risposte a Faq pubblicate dall’agenzia delle Entrate il 24 novembre. Vediamone portata e risvolti.

Per il nuovo patent box, il Provvedimento dell’Agenzia n. 48243 del 15 febbraio 2022, al paragrafo 9, stabilisce che la comunicazione del possesso della documentazione idonea va fatta nella dichiarazione relativa al periodo in cui si gode della maggiorazione. Il paragrafo 11.3 prevede che «la documentazione deve essere redatta, per ciascun periodo di imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce».

Alla luce di ciò è stato chiesto se chi desideri la penalty protection ai fini del nuovo patent box debba comunicare annualmente il possesso dei documenti. La risposta delle Entrate non può che essere affermativa. Il principio era stato anticipato nella circolare 5/E/23 ( paragrafo 7), chiarendo che il corredo documentale va predisposto per ciascun periodo di imposta per il quale è stata esercitata l’opzione OD nuovo PB e ha effetto solo per tale periodo. La risposta conferma l’onere di comunicare annualmente – in vigenza di validità dell’opzione per il nuovo patent box – il possesso dei documenti. Va quindi barrata la casella 2 del rigo della dichiarazione (OP21 nei modelli Redditi SC/SP/ENC e RS147 nel Redditi PF) relativa al periodo di imposta per il quale si fruisce dell’agevolazione. L’onere c’è pure senza nuovi beni immateriali agevolabili, per i quali la normativa impone di esercitare una nuova opzione.

Di fatto la risposta conferma che per il patent box va predisposta la documentazione, comunicandolo in dichiarazione: essendo un’opzione quinquennale, è coerente che in ciascun periodo d’imposta occorra adempiere a tale facoltà, che consente di disapplicare le sanzioni. E pare anche logico: tale regime è mutuato dal transfer pricing, che richiede ogni anno di barrare il possesso della documentazione nel rigo RS 106 della dichiarazione per società ed enti commerciali. Se questo è il solco per due istituti di finalità (la penalty protection) simile, il corollario è che, come nel transfer pricing, per l’esimente sanzionatoria del nuovo patent box c’è l’extra time dei 90 giorni successivi alla scadenza naturale delle dichiarazioni (30 novembre) per predisporre la documentazione e barrarne il possesso. Quindi, anche per il patent box c’è tempo fino al 28 febbraio 2024 (circolare 5/E/23, paragrafo 7.2).

Fonte: Il Sole 24ORE

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