Cerca
Close this search box.

Depositi fiscali, recupero dell’Iva per l’errore sul regime ordinario

Applicare il regime ordinario, non la sospensione d'imposta nei depositi fiscali, permette il recupero dell'IVA in cessioni.

L’erronea applicazione del regime ordinario in luogo della sospensione d’imposta per le cessioni effettuate all’interno di depositi fiscali consente il recupero dell’Iva. Con la risposta a interpello 469/2023, le Entrate esaminano un caso di cessioni a catena di carburante, le quali, se effettuate all’interno di un deposito fiscale, sono soggette al regime di sospensione da accisa e da Iva in base all’ articolo 1, comma 939, della legge 205/2017.

Le Entrate confermano l’applicabilità del regime sospensivo al caso esaminato. Di qui la necessità per la società istante di rettificare la sua posizione nei confronti dell’Erario.

In primo luogo, per rettificare l’acquisto intraUe, può correggere l’errore commesso (applicazione dell’Iva ad operazioni non soggette), presentando una dichiarazione integrativa ( articolo 8, comma 6­-bis, del Dpr 322/1998), accompagnata dalle dovute rettifiche delle annotazioni effettuate in precedenza ( articolo 6, comma 9-bis3, del Dlgs 471/97) e dal versamento della sanzione di cui all’ articolo 8 del Dlgs 471/97, trattandosi di dichiarazione complessivamente, ma non esclusivamente, «a favore» del contribuente.

In secondo luogo, per rettificare la cessione impropriamente assoggettata ad Iva, l’istante può chiedere il rimborso ex articolo 30-ter del Dpr 633/1972, poiché lo spirare del termine previsto per emettere la nota di variazione in diminuzione non è dovuto alla sua «colpevole inerzia». Si sottolinea, infatti, che lo specifico chiarimento sulla possibile collocazione anche all’estero dei depositi fiscali sia intervenuto solo con la risposta 465/E. La necessità di tale chiarimento, secondo le Entrate, rileva una preesistente incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione dell’articolo l, comma 937 e successivi, della legge 205/2017, tale da escludere l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 6, comma 2, del Dlgs 472/1997 e 10, comma 3, della legge 212/2000.

Da ultimo, oltre al rimborso dell’imposta, il contribuente ha diritto agli interessi del 2% annuo con decorrenza dall’indebito versamento.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator